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Decreto legge 11.04.2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (G.U. 11.04.2025, n. 85)

Capo I - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia

Art. 6 - Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.»;

b) al comma 11:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».