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Decreto legge 16.09.2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 16.09.2024, n. 217)

Art. 16 - Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati -attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;

b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;

c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.