Decreto legge 16.09.2024, n. 131
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.
2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.