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Decreto legge 16.09.2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 16.09.2024, n. 217)

Art. 15 - Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 15-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti»;

2) al comma 2-ter, terzo periodo, la congiunzione: «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti»;

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e alle entità di gestione indipendenti»;

2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entità di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entità di gestione indipendenti»;

3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

4) al sesto comma, dopo le parole: «é conferito», le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1»;

5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;

2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;

3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:

a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;

b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;

c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione.»;

c) all'articolo 8:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;

2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;

d) all'articolo 14, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;

e) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;

f) all'articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».