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Decreto M.U.R. 29.03.2024, n. 583

Autorizzazione dei posti per l'attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico.
Formula iniziale - 

Art. 1 - 

Art. 2 - 

Art. 3 - 

Formula iniziale

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", e, in particolare l'art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";

Visto il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss. mm. ii. , con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D. M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Visto l'art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8. 11. 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

Viste le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 11 dicembre 2023, n. 24656, per l'attivazione del ciclo IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

Vista l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a. a. 2023/2024, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento, ai sensi del citato DM 948/2016;

Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 31 marzo 2021, n. 469 con cui, tra l'altro, si chiede la massima collaborazione in vista della futura autorizzazione per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2021/2023;

Vista la nota del 7 giugno 2021, acquisita in pari data al prot. aoogabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. m. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90. 000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;

Visto il parere favorevole del MEF, espresso con nota del 15 giugno 2021, nota prot. 5882, sulla destinazione per il triennio 2021-2023 del numero complessivo di 90. 000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, di attribuzione dei posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a. a. 2022/2023;

Visto l'art. 18-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 5, comma 19, D. L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), D. L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 - che stabilisce quanto segue: "Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale";

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito del 29 marzo 2024, prot. 549, concernente l'individuazione della quota dei riservatari di cui al menzionato art. 18 bis, comma 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili - e recante le modalità per l'accesso dei medesimi soggetti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22. 12. 2023, n. 255 - adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca - con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

Decreta

Art. 1 -

1. È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell'infanzia;

mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;

mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

5. La predisposizione da parte degli atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.

6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2025.

7. In deroga all'art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del ciclo VIII, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

8. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione al ciclo IX, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

Art. 2 -

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

2. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.

3. Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

4. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi.

Art. 3 -

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.

2. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale, come stabilito dall'art. 18-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Allegato A - Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

 

Regione Denominazione ateneo Posti sostegno scuola dell'infanzia Posti sostegno scuola primaria Posti sostegno scuola secondaria di primo grado Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado Totale offerta formativa
Abruzzo Università dell'Aquila 30 110 90 70 300
Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti- Pescara 60 60 70 70 260
Università di Teramo 40 100 80 80 300
Basilicata Università della Basilicata 75 105 75 145 400
Calabria Università della Calabria 130 200 250 350 930
Mediterranea di Reggio Calabria 55 114 132 602 903
Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro 0 20 250 350 620
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 0 0 300 500 800
Campania Università Suor Orsola Benincasa 100 300 460 1410 2270
Università di Salerno 120 210 500 1020 1850
Emilia- Romagna Università di Bologna 30 90 90 90 300
Università di Ferrara 5 30 70 70 175
Università Modena- Reggio Emilia 0 45 65 80 190
Università di Parma 0 0 90 90 180
Friuli-Venezia Giulia Università di Udine 30 60 50 50 190
Università degli Studi di Trieste 0 0 50 50 100
Lazio Università di Cassino e del Lazio meridionale 150 150 400 800 1500
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT 100 100 300 600 1100
Libera Università Maria SS Assunta 0 90 105 105 300
Università di Roma Tre 20 110 120 150 400
Università Europea di Roma 65 95 150 350 660
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 0 40 130 150 320
Link Campus University 150 250 750 1350 2500
Saint Camillus International University 0 0 200 1000 1200
Università degli studi di Roma Tor Vergata 0 40 120 190 350
Università della Tuscia 30 70 150 150 400
Liguria Università di Genova 20 40 115 155 330
Lombardia Università Milano Bicocca 30 90 150 150 420
Università di Bergamo 0 0 100 100 200
Università Cattolica Sacro Cuore 11 125 150 194 480
Università degli Studi di Milano 0 0 60 60 120
Marche Università di Macerata 30 100 120 200 450
Università di Urbino "Carlo Bò" 20 30 40 70 160
Molise Università degli Studi del Molise 20 80 120 140 360
Piemonte Università di Torino 50 120 285 135 590
Puglia Università di Bari 100 250 300 300 950
Università di Foggia 100 150 400 550 1200
Università del Salento 150 150 150 150 600
Sardegna Università di Cagliari 40 60 100 100 300
Università di Sassari 0 30 60 60 150
Sicilia Università di Catania 50 100 350 500 1000
Università Enna Kore 200 250 300 650 1400
Università di Messina 50 150 350 450 1000
Università di Palermo 200 400 400 400 1400
Toscana Università di Firenze 35 80 130 195 440
Università di Pisa 60 100 160 160 480
Università di Siena 30 50 70 100 250
Trentino Alto-Adige Università di Trento 0 20 40 40 100
Libera Università di Bolzano 32 33 47 27 139
Umbria Università di Perugia 40 100 50 60 250
Veneto Università di Verona 0 75 150 225 450
Università di Padova 60 180 180 180 600
Totale 32.317