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Decreto M.U.R. 29.03.2024, n. 583

Autorizzazione dei posti per l'attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico.

Art. 2 -

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

2. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.

3. Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

4. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi.