Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:
a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.
4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.
6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.