Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.
3. Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna, sentita l'Autorità di gestione, al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.
4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia di cui all'articolo 3, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.