Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 1328
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Posti da destinare al concorso e organizzazione della procedura concorsuale straordinaria
Art. 4 - Requisiti di ammissione al concorso
Art. 5 - Articolazione del concorso
Art. 6 - Prova orale didattico-metodologica
Art. 7 - Valutazione della prova orale, dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale
Art. 8 - Graduatorie di merito regionali
Art. 9 - Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande
Art. 10 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 11 - Diario e sede di svolgimento della prova d'esame
Art. 12 - Commissioni esaminatrici
Art. 13 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno- italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano
Art. 14 - Assunzione in servizio e percorso di formazione e prova
Art. 15 - Accesso agli atti
Art. 16 - Ricorsi
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
Art. 18 - Norme di salvaguardia
Formula iniziale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'art. 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;
Visto l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come modificato dall'art.47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, dall'art. 5, comma 3, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 20, comma 6, lett. a), decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del decreto- legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'art. 13, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, recante "Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79";
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante "Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli";
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;
Vista la nota CEI prot. 644/2024 del 28 febbraio 2024, che trasmette il Decreto 704/2009 della Conferenza Episcopale Italiana recante "Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose pubblicata dalla Congregazione per l'educazione cattolica" concernente l'equivalenza tra i titoli della Laurea Magistrale in Scienze Religiose e della Licenza in Scienze Religiose;
Vista la nota CEI prot. 833/2024 del 21 marzo 2024 con cui si rappresenta che il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino, per riconoscimento della Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera Prot.
n. 776/2007 del 23 maggio 2009, equivale al Titolo di Licenza in Scienze Religiose e, in Italia, per la determinazione del Consiglio Episcopale Permanente dell'8 giugno 2009, prot. 464/2009, alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"; l'articolo 35-bis, concernente "La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; l'articolo 35- ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE" e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L.28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e, in particolare, l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Linee Guida;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'art. 27 concernente "Misure per la riforma degli istituti professionali.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Indicazioni Nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, "Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024, recante "Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito in legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'art. 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;
Visto che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, alle procedure straordinarie è assegnato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, pari a 4.500 posti, di cui n. 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
Sentite le organizzazioni sindacali,
DECRETA
1. È indetta una procedura concorsuale straordinaria su base regionale, per esami e titoli, riservata agli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n.126, per l'accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, della scuola secondaria di primo e secondo grado. La procedura è finalizzata alla copertura di n. 2.336 posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025, determinati a norma dell'art.2 della legge 18 luglio 2003, n.186, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento delle graduatorie di merito, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Il presente bando disciplina, altresì, i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria, le modalità di versamento del contributo, il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, il contingente dei posti, distinti per regione, l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure, l'organizzazione della prova orale didattico-metodologica, la procedura di attribuzione del contratto a tempo indeterminato, le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale, i documenti richiesti per l'assunzione, l'informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
1. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
2. Intesa: Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;
3. Decreto ministeriale: Decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024;
4. Decreto-legge: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;
5. Legge: la legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
6. Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
7. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
8. Dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
9. Professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
10. Dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
11. Portale Unico: Portale Unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. L'Allegato 1 determina il numero di posti banditi in ciascuna regione. La successiva ripartizione dei posti tra le istituzioni scolastiche all'interno delle diocesi della medesima regione sarà effettuata con decreto dell'USR.
2. La procedura concorsuale è curata dall'USR in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della Diocesi. Nell'Allegato 2 del presente bando sono individuati le diocesi e gli USR responsabili della procedura concorsuale. Qualora il territorio di una Diocesi insista su più regioni, la competenza all'organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto territorio è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo la competenza alla ripartizione dei posti disponibili e vacanti è attribuita all'USR nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche, sentito l'ordinario diocesano.
Qualora si determini un esiguo numero dei candidati l'amministrazione può disporre l'aggregazione territoriale della procedura concorsuale con decreto del Direttore generale per il personale scolastico indicando l'USR che deve curare l'espletamento del concorso. Tale avviso è pubblicato sul Portale Unico e sui siti istituzionali del Ministero e degli USR interessati.
3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Allegato 3 individua, per ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in servizio al momento di pubblicazione del presente bando.
5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Allegato 4 del presente bando individua, per ciascuna regione, le percentuali di rappresentatività dei generi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Il dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani.
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale straordinaria i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
a. certificazione dell'idoneità diocesana, di cui all'art.3, comma 4, della Legge che richiama il numero 5 lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla legge 121/1985, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
b. compimento, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, con il possesso dei titoli di cui alla successiva lett. c); il servizio è utile anche se prestato in ordini e gradi di scuola diversi purché con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritte.
c. possesso di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa, come specificato nell'Allegato 5 del presente bando, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. I candidati devono altresì possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o i requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b. maggiore età;
c. godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
d. idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento;
e. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
3. Non possono partecipare alla procedura concorsuale:
a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b. coloro che hanno riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
c. coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o sono stati licenziati da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.
4. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Dirigente preposto all'USR può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
1. Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
1. La prova orale didattico-metodologica è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e della preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, e verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d'esame di cui all'Allegato 6 del presente bando, recante il programma di esame per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 3.
3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
4. Le tracce della prova sono predisposte da ciascuna commissione esaminatrice di cui all'articolo 12 del presente bando secondo il programma di cui all'Allegato 6 del presente bando. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la prova medesima; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la Commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione dall'USR responsabile della procedura attraverso il Portale Unico. L'USR responsabile della procedura ne dà avviso sul proprio sito istituzionale.
1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova orale didattico-metodologica, cento per l'anzianità di servizio e cinquanta per i titoli di qualificazione professionale.
2. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, utilizzando i criteri di valutazione previsti dal quadro nazionale di riferimento predisposto per lo svolgimento della prova orale riportato nell'Allegato 7 del presente bando.
3. La commissione assegna ai titoli e all'anzianità di servizio un punteggio massimo complessivo di 150 punti, secondo quanto indicato nell'Allegato 8 del presente bando. I titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'art. 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti ai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa.
1. La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di cui all'articolo 7, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani, che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del Decreto-legge, saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie sono redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 3 del presente bando.
2. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi ed è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale didattico-metodologica e alla valutazione dell'anzianità e dei titoli. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto dal Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale; gli USR pubblicano sul Portale unico l'avviso della data di pubblicazione delle graduatorie sui rispettivi siti istituzionali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Qualora sia disposta l'aggregazione interregionale delle procedure ai sensi dell'art. 3 del presente bando, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. Il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale approva con proprio decreto le graduatorie definitive di merito, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato.
5. Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, per ciascun anno scolastico di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali richiamata nell'art. 8, comma 4, del presente bando.
6. Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.
7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa
1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità, indicando la diocesi per cui si concorre e il grado di scuola di cui si possiede la relativa idoneità, valevole sia per la diocesi cui i candidati partecipano sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce.
2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, il pagamento di un contributo pari a euro 50,00. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete", il cui link sarà reso disponibile all'interno della "Piattaforma concorsi e procedure selettive" nella sezione dedicata all'istanza o a cui il candidato potrà accedere dall'indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. L'avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata, a pena di esclusione, la ricevuta di pagamento.
5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento. È consentita, altresì, la possibilità per il candidato di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. L'amministrazione, inoltre, garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale Unico un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
h) di non avere riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione (in caso positivo, dovrà specificare quali);
i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);
j) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
k) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati mediante comunicazione (peo/pec/raccomandata A/R) all'USR responsabile della procedura concorsuale;
m) l'eventuale esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all'articolo 10 del presente bando;
n) il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per l'ammissione, indicati nell'articolo 4. Per quanto riguarda la certificazione di idoneità, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà indicare la diocesi, il grado di scuola e la data di rilascio. Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Per quanto riguarda l'anzianità di servizio, il candidato dovrà dichiarare il compimento, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. In ordine ai titoli di qualificazione professionale di cui all'articolo 4, il candidato dovrà indicare l'esatta denominazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato;
o) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato 8 del presente bando i titoli di cui all'Allegato 5 del presente bando;
p) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato 8 del presente bando, l'anzianità di servizio che sia valutabile ai sensi dell'articolo 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n.124;
q) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
r) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
s) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso.
6. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti, sia all'atto di scadenza del termine di cui al comma 2, sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.
7. Non saranno presi in considerazione i titoli e l'anzianità di servizio che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da personale individuato dal competente USR.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), all'atto della compilazione della domanda, dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza.
4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, secondo la tempistica indicata, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.
1. Il calendario della prova orale didattico-metodologica, con la relativa modalità di svolgimento, l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova stessa, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico e nei rispettivi siti istituzionali. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico e nel sito istituzionale del Ministero.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. Le date e l'orario della prova verranno indicati nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresi le date e l'orario delle prove asincrone previste per le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La prova orale non può aver luogo nei giorni di festività nazionale né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13, 16, 17 e 18 del Decreto Ministeriale.
2. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico ai sensi dell'articolo 18 del Decreto ministeriale; tale avviso sarà pubblicato sul Portale Unico e sul sito istituzionale del Ministero.
1. Il Dirigente preposto all'USR per il Friuli - Venezia Giulia, anche mediante delega al Dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'allegato 6 del presente bando alle specificità delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, e ad emanare i bandi di concorso, per esami e titoli, relativi ai posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale delle diocesi della regione, nei limiti del contingente di posti assegnato. Il Dirigente provvede inoltre ad adattare alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano lo svolgimento della procedura concorsuale.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, nei profili di cui all'articolo 1, comma 1 del presente bando, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta all'amministrazione, al momento dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
5. Gli insegnanti di religione cattolica al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi della normativa vigente.
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale Unico da parte dell'USR responsabile della procedura concorsuale cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione e del merito - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale, nonché quelle relative allo svolgimentodei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
2. Il presente bando è pubblicato sul Portale Unico.
Allegato 1 -
Regione | Posti a bando secondaria di primo e secondo grado |
---|---|
Abruzzo | 44 |
Basilicata | 8 |
Calabria | 52 |
Campania | 182 |
Emilia-Romagna | 231 |
Friuli-Venezia Giulia | 50 |
Lazio | 258 |
Liguria | 70 |
Lombardia | 445 |
Marche | 63 |
Molise | 2 |
Piemonte | 165 |
Puglia | 154 |
Sardegna | 76 |
Sicilia | 139 |
Toscana | 176 |
Umbria | 33 |
Veneto | 188 |
Totale 2.336 |
Allegato 2 -
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Avezzano | ABRUZZO |
Chieti - Vasto | |
L'Aquila | |
Lanciano - Ortona | |
Pescara - Penne | |
Sulmona - Valva | |
Teramo - Atri |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Acerenza | BASILICATA |
Matera - Irsina | |
Melfi - Rapolla - Venosa | |
Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo | |
Tricarico | |
Tursi - Lagonegro |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Cassano all'Jonio | CALABRIA |
Catanzaro - Squillace | |
Cosenza - Bisignano | |
Crotone - Santa Severina | |
Lamezia Terme | |
Locri - Gerace | |
Lungro | |
Mileto - Nicotera - Tropea | |
Oppido Mamertina - Palmi | |
Reggio Calabria - Bova | |
Rossano - Cariati | |
San Marco Argentano - Scalea |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Acerra | CAMPANIA |
Alife - Caiazzo | |
Amalfi - Cava de' Tirreni | |
Ariano Irpino - Lacedonia | |
Avellino | |
Aversa | |
Benevento | |
Capua | |
Caserta | |
Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti | |
Ischia | |
Montevergine | |
Napoli | |
Nocera Inferiore - Sarno | |
Nola | |
Pompei | |
Pozzuoli | |
Salerno - Campagna - Acerno | |
Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia | |
Santissima Trinità di Cava de' Tirreni | |
Sessa Aurunca | |
Sorrento - Castellammare di Stabia | |
Teano - Calvi | |
Teggiano - Policastro | |
Vallo della Lucania |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Bologna | EMILIA-ROMAGNA |
Carpi | |
Cesena - Sarsina | |
Faenza - Modigliana | |
Ferrara - Comacchio | |
Fidenza | |
Forlì - Bertinoro | |
Imola | |
Modena - Nonantola | |
Parma | |
Piacenza - Bobbio | |
Ravenna - Cervia | |
Reggio Emilia - Guastalla | |
Rimini | |
San Marino - Montefeltro |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Concordia - Pordenone | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
Gorizia | |
Trieste | |
Udine |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Albano | LAZIO |
Anagni - Alatri | |
Civita Castellana | |
Civitavecchia - Tarquinia | |
Frascati | |
Frosinone - Veroli - Ferentino | |
Gaeta | |
Latina - Terracina - Sezze - Priverno | |
Montecassino | |
Ostia | |
Palestrina | |
Porto - Santa Rufina | |
Rieti | |
Roma | |
Sabina - Poggio Mirteto | |
Santa Maria di Grottaferrata | |
Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo | |
Subiaco | |
Tivoli | |
Velletri - Segni | |
Viterbo |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Albenga - Imperia | LIGURIA |
Chiavari | |
Genova | |
La Spezia - Sarzana - Brugnato | |
Savona - Noli | |
Ventimiglia - San Remo |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Bergamo | LOMBARDIA |
Brescia | |
Como | |
Crema | |
Cremona | |
Lodi | |
Mantova | |
Milano | |
Pavia | |
Vigevano |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Ancona - Osimo | MARCHE |
Ascoli Piceno | |
Camerino - San Severino Marche | |
Fabriano - Matelica | |
Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola | |
Fermo | |
Jesi | |
Loreto | |
Macerata | |
Pesaro | |
San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto | |
Senigallia | |
Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Campobasso - Boiano | MOLISE |
Isernia - Venafro | |
Termoli - Larino | |
Trivento |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Acqui | PIEMONTE |
Alba | |
Alessandria | |
Asti | |
Biella | |
Casale Monferrato | |
Cuneo - Fossano | |
Ivrea | |
Mondovì | |
Novara | |
Pinerolo | |
Saluzzo | |
Susa | |
Torino | |
Tortona | |
Vercelli |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti | PUGLIA |
Andria | |
Bari - Bitonto | |
Brindisi - Ostuni | |
Castellaneta | |
Cerignola - Ascoli Satriano | |
Conversano - Monopoli | |
Foggia - Bovino | |
Lecce | |
Lucera - Troia | |
Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo | |
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi | |
Nardò - Gallipoli | |
Oria | |
Otranto | |
San Severo | |
Taranto | |
Trani - Barletta - Bisceglie | |
Ugento - Santa Maria di Leuca |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Ales - Terralba | SARDEGNA |
Alghero - Bosa | |
Cagliari | |
Iglesias | |
Lanusei | |
Nuoro | |
Oristano | |
Ozieri | |
Sassari | |
Tempio - Ampurias |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Acireale | SICILIA |
Agrigento | |
Caltagirone | |
Caltanissetta | |
Catania | |
Cefalù | |
Mazara del Vallo | |
Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela | |
Monreale | |
Nicosia | |
Noto | |
Palermo | |
Patti | |
Piana degli Albanesi | |
Piazza Armerina | |
Ragusa | |
Siracusa | |
Trapani |
DIOCESI | USR Responsabile |
---|---|
Arezzo - Cortona - Sansepolcro | TOSCANA |
Fiesole | |
Firenze | |
Grosseto | |
Livorno | |
Lucca | |
Massa Carrara - Pontremoli | |
Massa Marittima - Piombino | |
Monte Oliveto Maggiore | |
Montepulciano - Chiusi - Pienza | |
Pescia | |
Pisa | |
Pistoia | |
Pitigliano - Sovana - Orbetello | |
Prato | |
San Miniato | |
Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino | |
Volterra |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino | UMBRIA |
Città di Castello | |
Foligno | |
Gubbio | |
Orvieto - Todi | |
Perugia - Città della Pieve | |
Spoleto - Norcia | |
Terni - Narni - Amelia |
DIOCESI | USR responsabile |
---|---|
Adria - Rovigo | VENETO |
Belluno - Feltre | |
Chioggia | |
Padova | |
Treviso | |
Venezia | |
Verona | |
Vicenza | |
Vittorio Veneto |
Allegato 3 -
Secondaria di primo e secondo grado Percentuali riservatari | |||
---|---|---|---|
REGIONE | percentuale riservatari l. 68/99 sui titolari | percentuale riservatari d.lgs. 66/2010 sui titolari | percentuale riservatari d.lgs. 40/2017 sui titolari |
Abruzzo | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
Basilicata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calabria | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Campania | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Emilia-Romagna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lazio | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
Liguria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lombardia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marche | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Molise | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
Piemonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Puglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sardegna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sicilia | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Toscana | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Umbria | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Veneto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Allegato 4 -
Secondaria di prima e secondo grado Conteggio personale per genere e regione | |||||
---|---|---|---|---|---|
REGIONE | F | % | M | % | Genere destinatario del titolo di preferenza di cui all'art. 6 del DPR 487 del 1994 al 31/12/2023 |
ABRUZZO | 78 | 77,23% | 23 | 22,77% | M |
BASILICATA | 56 | 72,73% | 21 | 27,27% | M |
CALABRIA | 170 | 82,13% | 37 | 17,87% | M |
CAMPANIA | 437 | 71,41% | 175 | 28,59% | M |
EMILIA-ROMAGNA | 129 | 72,47% | 49 | 27,53% | M |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 56 | 74,67% | 19 | 25,33% | M |
LAZIO | 230 | 69,70% | 100 | 30,30% | M |
LIGURIA | 44 | 72,13% | 17 | 27,87% | M |
LOMBARDIA | 259 | 58,07% | 187 | 41,93% | - |
MARCHE | 72 | 74,23% | 25 | 25,77% | M |
MOLISE | 33 | 84,62% | 6 | 15,38% | M |
PIEMONTE | 170 | 64,39% | 94 | 35,61% | - |
PUGLIA | 196 | 61,44% | 123 | 38,56% | - |
SARDEGNA | 78 | 69,03% | 35 | 30,97% | M |
SICILIA | 352 | 72,58% | 133 | 27,42% | M |
TOSCANA | 154 | 76,24% | 48 | 23,76% | M |
UMBRIA | 46 | 75,41% | 15 | 24,59% | M |
VENETO | 169 | 57,09% | 127 | 42,91% | - |
Allegato 5 - Titoli di qualificazione professionale IRC per la scuola secondaria di primo e secondo grado
INTESA 28.6.2012 (DPR 175/2012), DM 15.7.1987, DM 70/2020) | Titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado | Condizioni di validità |
---|---|---|
4.2.1 - a) | titolo accademico: Baccalaureato, licenza o dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche; licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni, in Scienze Bibliche, in Sacra Scrittura, in Missiologia |
Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - b) | attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - c) | laurea magistrale in scienze religiose, licenza in scienze religiose, Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 | Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione" | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 | Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile" | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.3.1.a) - a.1) | fermo restando l'idoneità, coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; | Titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17 purchè rilasciato entro l'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1) |
4.3.1.a) - a.2) | diploma di scienze religiose, titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17, purchè rilasciato entro l'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1) | |
4.3.2. | A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. | Dall'a.s. 2017-2018, IRC con titoli del punto 4.3.1, in possesso di idoneità, con almeno un anno IRC entro la fine dell'a.s. 2016-17 (4.3.2) |
4.3.2. | Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985 (punti 4.3, 4.5, 4.6, 4.6.1 e 4.6.2), come successivamente modificata, entro la data del 31.10.2012, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008. | Almeno un anno IRC dall'a.s. 2007-2008 al 31.10.2012 per chi: a) dall'a.s. 1990-91 si trovava in una delle seguenti condizioni: - possesso di titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. b) fino all'a.s. 1989-90: - in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore fosse iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5. c) nell'a.s. 1985/86 si trovava in una delle seguenti condizioni: - gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio |
Allegato 6 -Programma d'esame per la prova orale didattico-metodologica scuola secondaria di primo e secondo grado
La procedura concorsuale si articola in una prova orale, volta all'accertamento della preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo, con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica, e verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d'esame di seguito indicato.
1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica:
- dPR 11 febbraio 2010, sicuro dominio dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione di cui al dPR 11 febbraio 2010 al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione verifica, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto.
- dPR 20 agosto 2012, n.176: a) Indicazioni nazionali per i licei; b) Linee guida per gli istituti tecnici; c) Linee guida per gli istituti professionali.
2. Ordinamenti scolastici:
Linee essenziali di storia della scuola italiana dai primi decenni del Novecento agli ordinamenti attualmente vigenti Scuola secondaria di primo e di secondo grado; identità, funzioni, organizzazione
Governance delle istituzioni scolastiche Il Piano triennale dell'offerta formativa
Attività di ricerca, progettazione, osservazione, documentazione e valutazione nella scuola secondaria di primo e di secondo grado: esperienze, criteri e condizioni
Sistema nazionale di valutazione: rapporto di autovalutazione, piano di miglioramento, rendicontazione sociale. La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado
Continuità e orientamentoco
Relazioni scuola-famiglie
3. Orientamenti didattico-pedagogici:
Fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione;
Processi di apprendimento in contesti formali, non formali e informali
Conoscenze pedagogico-didattiche finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola;
Stili educativi e processi di insegnamento- apprendimento ispirati a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione dello studente, di sostegno e incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata
e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, con particolare attenzione all'inclusione scolastica; Pratiche inclusive per gli studenti con cittadinanza non italiana
Continuità orizzontale e verticale
Competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento
4. Elementi essenziali di legislazione scolastica:
La scuola nella Costituzione italiana
I diritti dei minori nella Costituzione italiana e nelle Carte internazionali
L'autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al DPR 275/1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Scuola secondaria di primo grado
Assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria di primo grado (dPR 89/2009);
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (dm 254/2012);
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (d.lgs. 62/2017); esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (dm 741/2017)
Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (dm 742/2017);
Scuola secondaria di secondo grado
Assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (d.P.R. 89/2010), degli istituti tecnici (dPR 88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017);
Indicazioni nazionali per i licei Linee guida per gli istituti tecnici
Linee guida per gli istituti professionali
Norme in materia di valutazione degli apprendimenti (dPR 122/2009) ed esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (d.lgs. 62/2017);
I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento Il curriculum dello studente
Stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova Il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013);
La normativa generale per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali: disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati (legge 104/1992, legge 170/2010; d.lgs. 66/2017; Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 19.02.2014); Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 18.12.2014); Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e aa cyberbullismo del15.04.2015)
La Parità scolastica (legge 62/2000)
Le norme in materia di protezione dei dati personali Le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Le disposizioni normative che disciplinano l'insegnamento della religione cattolica nella scuola
La qualificazione professionale del docente di religione cattolica
Allegato 7 -Quadro nazionale di riferimento per lo svolgimento della prova orale didattico-metodologica - Scuola secondaria primo e secondo grado
La prova orale didattico-metodologica consiste in un colloquio, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, ed è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato in relazione alla capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese.
La prova valuta altresì la padronanza dei contenuti del programma d'esame con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica nonché di adeguate competenze rispondenti al profilo professionale delineato nelle Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica valide per il primo e il secondo ciclo di istruzione.
La Commissione ha a disposizione 100 punti per la prova orale.
Il Colloquio avrà una durata massima di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104 e all'articolo 3, comma 4 bis, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ed è così strutturato:
a 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
a 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
Criteri di valutazione
Ambito 1 - max 30 punti - Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato.
Ambito 2 - max 40 punti - Padronanza dei contenuti dei contenuti del programma d'esame e delle competenze metodologiche con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica
Ambito 3 - max 10 punti - Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alla specifica attività didattica.
Ambito 4 - max 10 punti - Competenza nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento
all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
Ambito 5 - max 10 punti - Qualità dell'esposizione nell'interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all'ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia scientifica pedagogico-didattica.
Ambiti | Indicatori | Descrittori di livello | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. Max 30 punti |
Efficace inquadramento delle diverse fasi della progettazione, con particolare riguardo alla definizione degli ambienti di apprendimento (ad esempio: contesti di riferimento, nuclei fondanti, strategie di insegnamento, tempi e risorse strumentali) e delle tecnologie digitali pertinenti con la progettazione del percorso formativo | Manifesta una totale o grave carenza di capacità di progettazione e di padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche | 0 |
Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico- metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle tecnologie informatiche | 0,1-7,5 | |||
Manifesta una capacità di progettazione sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze didattico- metodologiche pertinenti anche con riferimento alle tecnologie informatiche | 7,6-15 | |||
Manifesta una capacità di progettazione appropriata, basandosi su ampie conoscenze e competenze didattico- metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche | 15,1-22,5 | |||
Manifesta una capacità di progettazione appropriata e contestualizzata, basandosi su ampie e approfondite conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche | 22,6-30 | |||
2 | Padronanza dei contenuti del programma d'esame e delle competenze metodologiche con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica Max 40 punti |
Conoscenza dell'argomento assegnato e coerenza delle scelte metodologiche relative; efficace attuazione delle strategie didattiche; definizione di coerenti azioni di verifica e valutazione degli apprendimenti; riferimenti pertinenti alle Indicazioni nazionali ovvero alle Linee guida vigenti; Indicazioni nazionali e Indicazioni e linee guida IRC | Non tratta o tratta in modo carente i nuclei tematici fondanti dell'argomento assegnato | 0 |
Tratta l'argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise | 0,1-10 | |||
Tratta l'argomento assegnato in modo sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari pertinenti | 10,1-20 | |||
Tratta l'argomento assegnato in modo appropriato, basandosi su ampie conoscenze e competenze disciplinari Tratta l'argomento assegnato in modo appropriato e contestualizzato, basandosi su ampie e approfondite conoscenze e competenze disciplinari | 20,1-30 30,1-40 | |||
3 | Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al li- vello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento Max 10 punti Competenza nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione Max 10 punti |
Capacità di interagire in una conversazione rispondendo, esponendo e argomentando con efficacia comunicativa, fluenza, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale Risorse digitali, insegnamento e apprendimento, con particolare riferimento a: - rielaborazione delle risorse digitali selezionate laddove espressamente consentito (ad es. con licenza d'uso aperta); - creazione delle risorse educative, in considerazione della progettazione del percorso didattico in cui queste verranno fruite, degli obiettivi specifici di apprendimento, del contesto d'uso, dell'approccio pedagogico e dell'insieme delle alunne e degli alunni a cui sono destinate; - abbinamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali a strategie didattiche in grado di favorire l'attivazione delle abilità trasversali e del pensiero critico, nonché la libera espressione della creatività; - utilizzo delle tecnologiedigitali per favorire e ottimizzare la collaborazione fra gli alunni. |
Non comprende o comprende in modo molto parziale con produzione orale assente o fortemente limitata con numerosi errori grammaticali, di pronuncia e un lessico ristretto, che compromettono gravemente la comunicazione e limitano decisamente la fluenza | 0 |
Comprende in modo parziale con produzione orale caratterizzata da lessico limitato e impreciso con diversi errori grammaticali e di pronuncia, che non consentono una comunicazione efficace e limitano la fluenza |
0,1-2,5 | |||
Comprende in modo globale ed espone in modo semplice, ma chiaro; mostra capacità di argomentazione, anche se limitata con pochi errori grammaticali e di pronuncia, che non compromettono la comunicazione, con lessico quasi sempre appropriato, pur se non ampio, e fluenza lievemente rallentata | 2,6-5 | |||
Comprende in modo globale e dettagliato; espone in modo articolato e chiaro con produzione orale coerente e ben argomentata; usa la grammatica in modo corretto e il lessico in modo appropriato; pronuncia correttamente con fluenza interrotta solo da rare pause che non compromettono la comunicazione | 5,1-7,5 | |||
Comprende in modo globale, dettagliato, completo ed esaustivo; espone in modo artico-lato, coerente e pertinente con produzione ben argomentata; utilizza in modo appropriato il lessico sia generale che specialistico, con accuratezza grammaticale, anche a livello complesso ed elaborato; pronuncia correttamente con fluenza spedita e senza esitazioni | 7,6-10 | |||
4 | L'uso delle tecnologie e la scelta delle risorse digitali nelle attività di apprendimento sono assenti. | 0 | ||
L'uso delle tecnologie e la scelta delle risorse digitali nelle attività di apprendimento sono limitati. | 0,1-2 | |||
Le tecnologie e la scelta/rielaborazione delle risorse digitali proposte sono inserite in modo estemporaneo nella progettazione didattica. | 2,1-4 | |||
Le tecnologie e la scelta/rielaborazione delle risorse digitali sono finalizzate e adattate al contesto specifico di apprendimento delineato nella progettazione didattica. | 4,1-6 | |||
Le tecnologie e la scelta/rielaborazione delle risorse digitali sono selezionate in funzione del contesto specifico e delle strategie didattiche individuate dal docente per sostenere il processo d'insegnamento-apprendimento. | 6,1-8 | |||
Le tecnologie e le risorse digitali (modificate e/o prodotte) sono selezionate in funzione del contesto specifico e delle strategie didattiche individuate dal docente; sono proposte per favorire gli apprendimenti, la creatività, l'autonomia e i processi di insegnamento di natura cooperativa. | 8,1-10 | |||
5 | Qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione Max 10 punti |
Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, argomentato, adeguato alle richieste e con un linguaggio tecnico appropriato | Non risponde o espone in modo incoerente e con gravi errori sintattici e/o lessicali | 0 |
Espone in modo schematico con inesattezze lessicali e/o sintattiche | 0,1-2,5 | |||
Espone in modo sufficientemente chiaro sul piano morfosintattico e lessicale | 2,6-5 | |||
Espone in modo chiaro, corretto e argomentato, utilizzando un lessico appropriato | 5,1-7,5 | |||
Espone in modo fluido e ben strutturato, utilizzando un lessico ricco e appropriato | 7,6-10 |
Allegato 8 - Tabella di valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale
A) anzianità di servizio (fino a un massimo di punti 100)
Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado statali con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritti dall'Intesa:
punti 4 fino a un massimo di punti 100.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n.124 il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Non è valutata l'anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 4 del presente bando.
Non si valuta il servizio corrispondente all'anno scolastico in corso alla data di emanazione dei bandi di concorso.
B) Titoli di qualificazione professionale ex art. 3, comma 7, Legge (fino a un massimo di punti 50) B1) per l'accesso all'Irc nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche - 4.2.1 - a) - 4.3.2 Intesa: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 4,44 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 8,88 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 13,32 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 17,76 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 22,2 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 26,64 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 31,08 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 35,52 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 40 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia |
fino a un massimo di punti 40 |
b) licenza in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al DM 15-7-1987 e successive modificazioni e integrazioni; licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni, in Scienze Bibliche, in Sacra Scrittura, in Missiologia, Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione" - 4.2.1 - a) Intesa - 4.3.2 - D.M. 70/2020: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 4 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 8 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 12 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 16 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 20 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 24 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 28 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 32 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 36 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia |
fino a un massimo di punti 36 |
c) baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche - 4.2.1 - a) - 4.3.2 Intesa: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. |
fino a un massimo di punti 32 |
d) laurea magistrale in scienze religiose, licenza in scienze religiose, Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino 4.2.1 - c) Intesa: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. |
fino a un massimo di punti 32 |
e) laurea magistrale in scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile" - 4.2.1 - 4.2.3 Intesa - DM 70/2020: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. |
fino a un massimo di punti 32 |
f) diploma accademico di magistero in scienze religiose - 4.3.1.a) - a.1) - 4.3.2 Intesa: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. |
fino a un massimo di punti 32 |
g) diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Cei, unitamente ad una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano. Si valuta solo il punteggio del diploma di Scienze Religiose - 4.3.1.a) - a.2) Intesa: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. |
fino a un massimo di punti 32 valutando unicamente il punteggio del diploma ISR |
h) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore - 4.2.1 - b) - 4.3.2 Intesa: | punti 16 |
i) Diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Si valuta solo il punteggio del diploma rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana - 4.3.2 Intesa: - se conseguito con una votazione da 60 a 75/100: punti 3,55 - se conseguito con una votazione da 76 a 79/100: punti 7,1 - se conseguito con una votazione da 80 a 82/100: punti 10,65 - se conseguito con una votazione da 83 a 85/100: punti 14,2 - se conseguito con una votazione da 86 a 88/100: punti 17,75 - se conseguito con una votazione da 89 a 91/100: punti 21,3 - se conseguito con una votazione da 92 a 94/100: punti 24,85 - se conseguito con una votazione da 95 a 97/100: punti 28,4 - se conseguito con una votazione da 98 a 100/100: punti 32 I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. |
fino a un massimo di punti 32 |
CUMULO TITOLI: - I punteggi previsti per titoli di accesso diversi tra loro oppure conseguiti in discipline diverse possono essere cumulati fino al massimo di 50 punti. - I punteggi previsti per il medesimo titolo di diploma di scienze religiose di cui alle superiori lettere g) e i) non si cumulano tra di loro. - In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta. |