Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 1328
1. La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di cui all'articolo 7, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani, che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del Decreto-legge, saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie sono redatte tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 3 del presente bando.
2. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi ed è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale didattico-metodologica e alla valutazione dell'anzianità e dei titoli. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto dal Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale; gli USR pubblicano sul Portale unico l'avviso della data di pubblicazione delle graduatorie sui rispettivi siti istituzionali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Qualora sia disposta l'aggregazione interregionale delle procedure ai sensi dell'art. 3 del presente bando, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. Il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale approva con proprio decreto le graduatorie definitive di merito, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato.
5. Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, per ciascun anno scolastico di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali richiamata nell'art. 8, comma 4, del presente bando.
6. Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'USR nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.
7. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa