Decreto M.I.M. 22.05.2024, n. 93
Disposizioni per lo svolgimento dell''esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno - a.s. 2023/2024.
Art. 1 - Progetti EsaBac ed EsaBac techno
Art. 2 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini del rilascio del diploma francese di Baccalauréat
Art. 3 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini dell'esame di Stato
Art. 4 - Valutazione delle prove di esame EsaBac techno ai fini del rilascio del diploma francese di Baccalauréat tecnologico
Art. 5 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac techno ai fini dell'esame di Stato
Art. 6 - Disposizioni specifiche per la Regione autonoma Valle d'Aosta.
Art. 7 - Rinvio
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma di esame di Stato italiano, sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009;
Visto il Protocollo aggiuntivo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, per il rilascio del doppio diploma del Baccalauréat tecnologico e del diploma dell'esame di Stato di Istituto tecnico, firmato a Firenze il 6 maggio 2016;
Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, che adotta il "Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta".;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, riguardante "Norme per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto "EsaBac" (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, concernente "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto "EsaBac techno" (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'esame di Stato di istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico)";
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769 e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 gennaio 2024, n. 10, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55, recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, concernente disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2023/2024;
Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;
Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;
Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'ambito degli istituti nei quali sono attuati i progetti "EsaBac" ed "EsaBac techno", ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
DECRETA
1. Le prove di esame della parte specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac.
2. Le prove di esame EsaBac techno, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione al fine di conseguire il diploma di Baccalauréat tecnologico, sono previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 n. 614, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac techno.
3. La prova scritta EsaBac/EsaBac techno si colloca, nel rispetto della disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come definita dal d.lgs. 62 del 2017, come terza prova scritta dell'esame di Stato.
1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e letteratura francese, la prova scritta di storia, e la prova orale di lingua e letteratura francese è espresso in ventesimi.
3. Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac, composta dalle tre prove relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi.
4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.
1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova scritta di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell'esame di Stato. A tal fine, la Commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.
3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.
1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat tecnologico, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle tre prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.
3. Il punteggio relativo alla prova di lingua, cultura e comunicazione francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in ventesimi attribuiti alla terza prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac techno (prova scritta e prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.
4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova EsaBac techno, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat tecnologico, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.
1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta (prova di lingua, cultura e comunicazione francese), è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.
3. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta. A tal fine, la Commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta.
4. La valutazione della prova orale di lingua, cultura e comunicazione e della prova orale di storia va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio.
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nonché dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo siglato il 6 maggio 2016, restano fermi l'articolo 9 del d.m. n. 95 del 2013 e l'articolo 8 del d.m. n. 614 del 2016, con l'avvertenza che i punteggi sono determinati in ventesimi e che la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 17 dicembre 2018, n. 11.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.
Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.