Decreto M.I.M. 22.05.2024, n. 93
1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nonché dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo siglato il 6 maggio 2016, restano fermi l'articolo 9 del d.m. n. 95 del 2013 e l'articolo 8 del d.m. n. 614 del 2016, con l'avvertenza che i punteggi sono determinati in ventesimi e che la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 17 dicembre 2018, n. 11.