Ipotesi di intesa M.I.M. 27.06.2024
Intesa su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025.
Formula iniziale
IPOTESI DI INTESA TRA
il Ministero dell'istruzione e del merito, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il Capo di Gabinetto
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. FSUR, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-UNAMS e ANIEF firmatarie del Contratto Collettivo Na- zionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca
L'anno 2024 il giorno 27 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
PRESO ATTO CHE
- il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (di seguito "CCNI") è scaduto;
- con l'Intesa del 16.6.2022 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2022/23;
- con la successiva Intesa del 13.6.2023 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2023/24;
- le parti hanno convenuto di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo del CCNI all'esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, e di dare atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2024/25;
- l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e l'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, hanno introdotto un vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato;
- in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021(di seguito "CCNL");
- l'art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
- l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che "avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato."
- l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità eliminando la figura del referente unico dell'assistenza;
- l'art. 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", ha previsto una nuova disciplina in materia di computo del servizio preruolo valido ai fini della ricostruzione di carriera;
- l'articolo 8, comma 10, CCNL comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 prevede che i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi;
- occorre garantire le utilizzazioni del personale scolastico nelle situazioni di esubero e di soprannumerarietà al fine di consentire una corretta gestione della spesa pubblica;
- occorre evitare qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e, in particolare, occorre garantire il regolare all'avvio dell'a.s. 2024/25.
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. Per l'a.s. 2024/25, continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI con le precisazioni di cui ai commi seguenti.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.
Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza.
3. Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24, si applica il precedente comma 2 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
4. I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto- legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25 nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all'Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.
5. Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNI.
6. Laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che "avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato", la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipo- logia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
7. A seguito delle modifiche apportate all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell'assistenza, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gra- vità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art.8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e art.18, comma 1, punto IV, lett.h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intendono anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76".
8. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
9. La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all'art. 3, comma 5 del CCNI si applica anche alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia-Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolta dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.
10. In considerazione delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del CCNL per quanto concerne l'ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nella quale è destinato a confluire il personale inquadrato nell'area D del precedente sistema di classificazione, si rende necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall'articolo 14 CCNI, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.,
Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.
Il presente comma sostituisce l'articolo 14 del CCNI.
11. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro.
12. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel ri- spetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
a) comunicazione dei dati personali;
b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.
Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, gli Uffici territoriali competenti comunicano alle OO.SS gli esiti analitici delle operazioni di mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.