Ipotesi di intesa M.I.M. 27.06.2024
Formula iniziale
IPOTESI DI INTESA TRA
il Ministero dell'istruzione e del merito, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il Capo di Gabinetto
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. FSUR, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-UNAMS e ANIEF firmatarie del Contratto Collettivo Na- zionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca
L'anno 2024 il giorno 27 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
PRESO ATTO CHE
- il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (di seguito "CCNI") è scaduto;
- con l'Intesa del 16.6.2022 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2022/23;
- con la successiva Intesa del 13.6.2023 le parti hanno dato atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2023/24;
- le parti hanno convenuto di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo del CCNI all'esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, e di dare atto dell'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2024/25;
- l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e l'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, hanno introdotto un vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato;
- in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021(di seguito "CCNL");
- l'art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
- l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che "avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato."
- l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità eliminando la figura del referente unico dell'assistenza;
- l'art. 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", ha previsto una nuova disciplina in materia di computo del servizio preruolo valido ai fini della ricostruzione di carriera;
- l'articolo 8, comma 10, CCNL comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 prevede che i contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi;
- occorre garantire le utilizzazioni del personale scolastico nelle situazioni di esubero e di soprannumerarietà al fine di consentire una corretta gestione della spesa pubblica;
- occorre evitare qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e, in particolare, occorre garantire il regolare all'avvio dell'a.s. 2024/25.
LE PARTI CONCORDANO CHE