Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109
1. All'esito della procedura concorsuale, i candidati sono collocati nella graduatoria di merito sulla base del punteggio di cui all'articolo 10, comma 9, e ai sensi della normativa vigente. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze e precedenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4 del d.P.R. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che rientrano nel numero dei posti messi a concorso, fermo restando quanto previsto all'articolo 14. I candidati idonei non vincitori sono collocati nella graduatoria di merito nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. La graduatoria di merito è elaborata dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, approvata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e pubblicata sul Portale Unico del reclutamento nonché sul sito istituzionale del Ministero.
3. La graduatoria di merito rimane vigente per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.
4. La graduatoria di merito è utilizzata ai fini dell'assunzione nel ruolo di cui all'articolo 419, comma 1, del Testo unico, nel limite dei posti vacanti e disponibili, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R., i vincitori, nonché gli idonei in caso di eventuale scorrimento, sono invitati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti tecnici e sono assunti in servizio in prova e in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto dell'assunzione.
6. I soggetti che rinunciano all'assunzione decadono dall'assunzione medesima e dalla graduatoria di merito. Decadono altresì dalla graduatoria di merito e dalla assunzione i soggetti che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionino l'assunzione con la presentazione, entro i termini definiti dal Ministero, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.
7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento della graduatoria di merito di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili, secondo quanto previsto dal regime autorizzatorio in materia di assunzioni.