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Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 06.08.2024, n. 183)

Art. 14 - Riserva di posti

1. Ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del Testo unico, i bandi possono prevedere una riserva fino al dieci per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del Testo unico del pubblico impiego e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione.

2. La riserva di cui al presente articolo, ove prevista dal bando, è calcolata in ragione del numero dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione pari o superiore a 0,5 ove il bando preveda l'utilizzo del numero massimo dei posti da destinarvi.

3. Ai fini del computo del triennio di cui al comma 1, si tiene conto anche della decorrenza giuridica del relativo incarico.

4. Il bando non può, in ogni caso, disporre la riserva di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui i posti messi a concorso siano inferiori a cinque.

5. La riserva di cui al presente articolo, ove applicata, è calcolata autonomamente nell'ambito di ciascun bando sulla base dei posti messi a concorso per ciascuna delle procedure di cui agli articoli 3 e 17.