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Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 113

Formazione Volontaria Incentivata.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Destinatari del percorso di formazione in servizio

Art.2 -  Modalità di partecipazione alle attività formative

Art. 3 -  Durata del percorso formativo

Art. 4 -  Retribuzione dei partecipanti all'attività formativa

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli da 49 a 51;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy";

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, concernente Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79 ed in particolare l'art.44, comma 1 che modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n.107" e, in particolare l'articolo 16-ter, comma 4-bis, che prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente, articolato in percorsi di durata almeno triennale con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2023, n. 260 recante "Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all'articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59.";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 e, in particolare, l'articolo 36, che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale, in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;

Visto l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Considerato che in sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale previsto dalla medesima disposizione, il sistema formativo volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presenta i contenuti minimi e segue i vincoli di cui all'allegato B, annesso al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Considerato altresì che il medesimo articolo 16-ter introduce, su base volontaria, un sistema di formazione rivolto a docenti di ruolo e alle figure di sistema di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 127 del 4 giugno 2024;

Sentite Le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 - Destinatari del percorso di formazione in servizio

1. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023-2024, il percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è destinato ai docenti che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni didattiche.

2. Pertanto, la formazione è rivolta ai docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

Art.2 - Modalità di partecipazione alle attività formative

1. La partecipazione ai percorsi formativi è su base volontaria. Le attività formative si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento.

2. In prima applicazione, il percorso è erogato online e in modalità asincrona per l'intera durata, da un soggetto attuatore incaricato mediante convenzione, in coerenza con gli obiettivi formativi definiti nella Direttiva del 23 dicembre 2023 della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione e sulla base dei contenuti minimi e dei vincoli di cui all'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 3 - Durata del percorso formativo

1. Il percorso formativo ha la durata di 30 ore sia per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, che per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con un incremento orario per i primi rispetto a quanto previsto all'allegato B al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Nell'ambito delle 30 ore rientrano 10 ore di attività che possono essere svolte anche autonomamente dai partecipanti alla formazione sulla base delle indicazioni e della documentazione scientifica messa a disposizione dal soggetto attuatore di cui all'art.2.

Art. 4 - Retribuzione dei partecipanti all'attività formativa

1. La partecipazione alle attività formative del percorso formativo di cui all'art.1 può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tal fine, la contrattazione d'istituto può prevedere compensi in misura forfetaria.

2. Le istituzioni scolastiche, ove ne ricorrano le condizioni, possono avviare una apposita sequenza contrattuale per remunerare la partecipazione dei propri insegnanti al percorso di formazione in servizio incentivata relativa al corrente anno scolastico.

3. In alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, ai docenti è riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all'art. 36, comma 8, del CCNL.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.