Decreto M.I.M. 09.12.2024, n. 2269
1. Il Ministero può demandare a soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di svolgimento della prova preselettiva. I quesiti verranno validati dalla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate.
2. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del dPR, prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte. Le tracce sono segrete, elaborate, ove possibile, con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del dPR, i quesiti e gli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere a) e b) del presente bando, sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalità indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.