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Decreto M.I.M. 09.12.2024, n. 2269

Decreto Direttoriale 9 dicembre 2024, n. 2269: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 10 - Disciplina per l'individuazione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nonché dei comitati di vigilanza

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e si compone nel seguente modo:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali dell'area della contrattazione delle funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero.

2. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i membri delle commissioni e delle sottocommissioni siano per più di due terzi dello stesso genere.

3. Nell'ambito della validazione dei quesiti della prova preselettiva di cui al comma 2 dell'articolo 11 del DM, delle prove scritte e orali, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, possono essere integrate da membri aggregati ai sensi dell'articolo 9, comma 11 del dPR. I membri aggregati partecipano ai lavori della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, nelle fasi della definizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove relative alla loro competenza nonché alle eventuali sedute plenarie preparatorie di cui al DM, per la parte di competenza.

4. Il presidente è nominato fra i membri di cui al comma 1, lettera a).

5. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), sono individuati fra i dirigenti generali e non generali dell'amministrazione centrale e periferica appartenenti ai ruoli del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di funzione dirigenziale di livello generale a qualsiasi titolo conferito.

6. I membri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, anche collocati in particolari posizioni di stato giuridico.

7. A ciascuna commissione esaminatrice e sottocommissione, ove nominate, è assegnato un segretario, individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati.

8. I membri aggregati esperti di lingua inglese possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, fra i dirigenti scolastici nonché tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purché madrelingua ovvero in possesso della conoscenza della lingua inglese non inferiore a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

9. I membri aggregati esperti in tecnologie informatiche possono essere individuati tra i dirigenti e i funzionari appartenenti all'area della contrattazione e al comparto delle funzioni centrali, tra i dirigenti scolastici nonché tra i docenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41. I predetti esperti possono essere individuati, altresì, fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione purché in possesso di una adeguata professionalità. Il personale docente partecipa all'attività della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, ove nominate, senza che tale partecipazione comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

10. In ragione del numero dei candidati ammessi alle prove scritte e orali nonché per accelerare le procedure concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice iniziale può essere integrata in modo da costituire una o più sottocommissioni. Ogni sottocommissione è composta da un presidente e ulteriori quattro membri scelti tra le categorie individuate ai sensi del presente articolo nonché dagli eventuali membri aggregati. A ciascuna sottocommissione è assegnato un segretario individuato tra il personale appartenente all'area dei funzionari o equiparati. Il presidente della commissione esaminatrice iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione esaminatrice definisce in una seduta plenaria preparatoria, con la partecipazione dei componenti della commissione originaria e delle sottocommissioni ove nominate, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per la commissione esaminatrice medesima e per tutte le sottocommissioni, ivi inclusa l'eventuale durata massima della prova orale. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero contestualmente alla graduatoria di merito.

11. I decreti di nomina della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni indicano almeno un supplente per ciascun membro, scelto ai sensi del presente bando. La mancata nomina di uno o più dei membri supplenti non è ostativa al funzionamento della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, ove nominate.

12. Gli eventuali comitati di vigilanza per lo svolgimento delle prove, ivi inclusa la prova preselettiva, ove non diversamente previsto in ragione della modalità di svolgimento del concorso, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR, tenuto conto, per lo svolgimento delle prove scritte, di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del dPR.

13. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del dPR, la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni, ove nominate, possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

14. I membri, i segretari e i componenti di cui al presente articolo, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando.

15. Ai membri della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni ivi inclusi i membri aggregati e i segretari, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza, spettano i compensi stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del dPR. Nel caso in cui ai membri delle sottocommissioni non sia affidato il compito relativo alla valutazione dei titoli, agli stessi spetta esclusivamente il compenso previsto per i concorsi per soli esami. Le funzioni eventualmente rimesse alla commissione esaminatrice e alle sottocommissioni, ove nominate, in sede di prova preselettiva non comportano l'attribuzione di un compenso integrativo.

16. Gli eventuali referenti d'aula nel caso di svolgimento delle prove mediante procedure informatizzate, sono nominati dalla competente direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero ovvero dagli USR fra il personale scolastico ovvero fra il personale dell'area di contrattazione e del comparto funzioni centrali; i relativi oneri sono definiti nell'ambito di quelli previsti per le procedure concorsuali del personale della scuola.