Decreto M.I.M. 09.12.2024, n. 2269
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del DM, il livello delle competenze di cui all'articolo 9, comma 4, del DM nonché il livello di conoscenza e le capacità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del DM.
2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui all'articolo 9, comma 3, del DM sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del DM.
3. Le modalità di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono indicate nell'allegato C) al DM e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) al DM nelle modalità ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo
4. Nel corso della prova orale è altresì somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, del DM come indicato nell'allegato C) al DM.
5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come indicato nell'allegato C) al DM:
a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova orale da parte di ciascun candidato, una batteria di quesiti, anche contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto nell'allegato C) al DM, ossia:
a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti nell'allegato C) al DM;
b) il quesito di cui al comma 4 del presente articolo;
c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a) del presente articolo;
d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo
7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettività della prova, secondo le modalità indicate nell'allegato C) al DM. I quesiti sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del dPR.
8. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6, del DM. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del dPR, la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.
9. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formano ciascuna l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione mediante il Portale "InPA". L'elenco viene pubblicato contestualmente sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1.
10. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono resi noti sul Portale "InPA", nonché con apposito avviso sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 14, comma 1. I candidati ricevono la relativa comunicazione di ammissione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.