Decreto M.I.M. 09.12.2024, n. 2269
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera d), del DM i membri di cui all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del DM delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni possono essere nominati anche fra i soggetti che siano appartenuti ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del DM e del presente bando, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, si applicano anche: a) al personale educativo nonché agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di religione cattolica, assunti nei ruoli della scuola statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e confermati in ruolo; b) al personale docente ed educativo delle scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; c) al personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili; d) al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Bolzano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, confermato in ruolo secondo le specifiche disposizioni applicabili. I dirigenti scolastici delle scuole di cui alle lettere b), c) e d) del periodo precedente, devono possedere i requisiti di partecipazione al concorso ivi inclusa l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tenuto conto, ove applicabile, di quanto previsto al primo periodo, lettera a) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del DM e del presente bando e fermo restando quanto previsto al predetto articolo 2, commi 4 e 5, del DM e del presente bando, è altresì valido il servizio di insegnamento prestato in ciascun anno scolastico presso le scuole dipendenti dalla Regione Autonoma della Valle D'Aosta e presso le scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del DM e del presente bando si applicano anche al personale docente ed educativo di cui al primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d) purché la conferma nei ruoli secondo le specifiche disposizioni applicabili sia avvenuta esclusivamente con riferimento ai profili professionali citati nel predetto periodo a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le predette disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, si applicano, altresì, al personale docente ed educativo, in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, assunto nei ruoli della scuola statale che sia stato precedentemente confermato in ruolo in uno dei profili professionali citati nel primo periodo del presente comma, lettere b), c) e d) nelle scuole dipendenti dalla Regione e a carattere statale di cui al presente comma, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
3. Ai fini della definizione della graduatoria di merito, la valutazione del titolo relativo al lodevole servizio prestato per almeno un anno presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), del dPR avviene nell'ambito del servizio effettivamente reso sia presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione sia presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, purché sia stato svolto nell'ambito dei profili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del DM e del presente bando e, a tal fine, sono considerati utili anche i servizi prestati presso i predetti Uffici dell'amministrazione centrale e periferica a seguito di collocamento fuori ruolo, di comando o di altra posizione di stato giuridico ai sensi della normativa vigente. La valutazione del titolo di cui al periodo precedente avviene solo per i servizi che abbiano avuto, per almeno un anno scolastico, la durata di cui all'articolo 2, comma 4 ove prestati presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali ovvero per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico ove prestati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica come definiti al primo periodo del presente comma. I servizi prestati presso le scuole dipendenti dalla Regione e presso le scuole a carattere statale di cui al comma 2, sono considerati utili ai fini della valutazione del lodevole servizio, purché rispondenti ai requisiti previsti dai periodi precedenti e purché svolti esclusivamente nei profili professionali di cui al comma 2, primo periodo, lettere b), c) e d), secondo periodo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del DM, al fine di accelerare la procedura, il Ministero può utilizzare i propri sistemi informativi e banche dati già a decorrere dalla presentazione della domanda di partecipazione da parte dei candidati e per tutte le fasi concorsuali nonché per gli adempimenti connessi.