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Decreto legge 09.08.2024, n. 113

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (G.U. 09.08.2024, n. 186)

Capo III - Misure di carattere economico

Art. 11 - Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura

1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del medesimo codice.

2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. E' assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.