Decreto legge 09.08.2024, n. 113
Capo III - Misure di carattere economico
1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»;
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024» e le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025» e il terzo periodo è soppresso.