CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo IV - Trattamento economico
Capo III - Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Università ed aziende ospedaliero- universitarie nonché ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di enti di ricerca ed ASI.
2. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi dell'art. 48 (Retribuzione di posizione e graduazione degli uffici) del CCNL 8/07/2019, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di euro 13.345,11 coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di euro 46.914,81.
3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 35 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato).
4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b).
5. Le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto), tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:
a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;
b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;
c) competenze professionali richieste.
6. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 48 del CCNL 8/07/2019 nonché gli articoli dallo stesso disapplicati.