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CCNL ARAN 07.08.2024

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area ISTRUZIONE E RICERCA Triennio 2019-2021.

Titolo IV - Trattamento economico

Capo III - Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI

Art. 36 - Retribuzione di posizione università ed enti di ricerca e graduazione degli uffici

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Università ed aziende ospedaliero- universitarie nonché ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di enti di ricerca ed ASI.

2. La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi dell'art. 48 (Retribuzione di posizione e graduazione degli uffici) del CCNL 8/07/2019, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di euro 13.345,11 coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di euro 46.914,81.

3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 è destinato non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 35 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato).

4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b).

5. Le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto), tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;

b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;

c) competenze professionali richieste.

6. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 48 del CCNL 8/07/2019 nonché gli articoli dallo stesso disapplicati.