CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo IV - Trattamento economico
Capo III - Trattamento economico dei dirigenti di università, aziende ospedaliero-universitarie e dei dirigenti di seconda fascia di enti di ricerca ed ASI
1. Nell'anno 2020, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 47 del CCNL 8/07/2019 è incrementato, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 33 (Trattamento economico fisso), comma 5, per l'anno 2020.
2. A decorrere dal 1/1/2021 il medesimo fondo di cui al comma 1 è incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata Tabella C da applicare al monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui al presente articolo.
3. Le risorse di cui al comma 2 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 33 (Trattamento economico fisso), comma 5, e, per la parte residua, sono destinati alla retribuzione di risultato.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo.