CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo III - Disposizioni comuni su istituti economici
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. g) misure di welfare integrativo in favore del personale di cui al presente contratto, tra le quali, a titolo esemplificativo:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 26 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici), all'art. 35 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), definita in sede di contrattazione integrativa.