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CCNL ARAN 07.08.2024

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area ISTRUZIONE E RICERCA Triennio 2019-2021.

Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici

Capo III - Disposizioni comuni su istituti economici

Art. 21 - Differenziazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b), sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato correlata alla valutazione della performance individuale.

4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b).

5. In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b) è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati, comunque non superiore al 20%, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.

6. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 8/07/2019.