CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo III - Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
Capo III - Disposizioni comuni su istituti economici
1. La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b), sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 2, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato correlata alla valutazione della performance individuale.
4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b).
5. In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. b) è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati, comunque non superiore al 20%, a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.
6. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 8/07/2019.