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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 -  Articolazione del concorso

Art. 5 Prova -  preselettiva

Art. 6 -  Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

Art. 7 -  Prova orale

Art. 8 -  Valutazione delle prove e dei titoli

Art. 9 -  Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

Art. 10 -  Programmi di esame

Art. 11 -  Titoli valutabili e relativo punteggio

Art. 12 -  Graduatorie di merito regionali

Art. 13 -  Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

Art. 14 -  Commissioni giudicatrici

Art. 15 -  Requisiti dei presidenti

Art. 16 -  Requisiti dei componenti

Art. 17 -  Requisiti dei componenti aggregati

Art. 18 -  Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

Art. 19 -  Formazione delle commissioni giudicatrici

Art. 20 -  Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

Art. 21 -  Ricorsi

Art. 22 -  Norme di salvaguardia

ndrx

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Decreto M.I.M. 24.10.2024, n. 214.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 - come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - ed in particolare l'Art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'Art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della Vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'Art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"; l'Art. 35-bis, concernente "La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; l'Art. 35-ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'Art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'Art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'Art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'Art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'Art. 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'Art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'Art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'Art. 3, comma 4-bis, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'Art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante "Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, gli articoli 44, 45 e 46;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'Art. 27 concernente "Misure per la riforma degli istituti professionali";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'Art. 20, recante "disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'Art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'Art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Linee Guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'Art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e le relative Indicazioni Nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'Art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" e, in particolare, l'Art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'Art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'Art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

Considerata l'inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante "Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento", stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018 n. 92, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, concernente il Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita e degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ai sensi dell'Art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'Art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione del citato decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, alla luce delle modifiche apportate dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, all'Art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere del CSPI reso nell'adunanza n. 107 dell'11 luglio 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa all'introduzione di quesiti a risposta aperta, in quanto contraria a quanto previsto dall'Art. 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del cspi relativa alla pubblicazione in ordine progressivo dei nomi dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali, in quanto non conforme a quanto previsto dall'art. 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa alla valutabilità su posto comune del servizio prestato sul sostegno e viceversa, in quanto trattasi di distinte procedure concorsuali;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI relativa alla retribuzione dei componenti delle Commissioni esaminatrici e alla possibilità di prevedere per gli stessi la fruizione di esoneri o semi-esoneri, in quanto oggetto di una distinta disciplina;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, sono disciplinati i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento. Sono altresì disciplinati le modalità di redazionedei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

2. Il presente decreto disciplina:

a) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'Art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

b) per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei requisiti di cui all'Art. 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

3. I concorsi sono indetti, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'Art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza annuale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;

b. Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c. Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;

d. Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e. Decreto Legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

f. Docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità.

g. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;

h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

i. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;

j. professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;

k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di I e II fascia;

l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione e del merito;

m. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici

Art. 3 - Requisiti di ammissione al concorso

1. Ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:

a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di insegnante tecnico-pratico, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli:

a. laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso;

b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'Art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024 relative ai posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

3. Ai sensi dell'Art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente Art. è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'Art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. Ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 4, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

6. Al fine di assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il periodo transitorio sono attivate una o più procedure concorsuali di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b), ai sensi dell'Art. 18- bis del Decreto Legislativo, con le modalità previste dai commi 7 e 8.

7. La prima procedura concorsuale transitoria è bandita per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per i posti comuni è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 5 del Decreto Legislativo, come individuati dai commi 1, 2 e 3 del presente Art., fatto salvo quanto previsto al comma 5; possono altresì partecipare, ai sensi dell'Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo, coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. All'esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall'Art. 13, comma 2, e dall'Art. 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

8. A seguito dell'attivazione, nell'anno accademico 2023/2024, dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all'Art. 2-bis del Decreto Legislativo, potrà essere bandita la seconda procedura concorsuale transitoria per posti comuni e per posti di sostegno. Per i posti comuni, oltre ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, la partecipazione al concorso è altresì consentita - ai sensi dell'Art. 18- bis, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo - a coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'Art. 2-bis del Decreto Legislativo, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 del medesimo Art. e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Al concorso di cui al presente comma possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'Art. 2-bis del Decreto Legislativo e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato di cui all'Art. 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo. Il mancato scioglimento della riserva entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria e l'esclusione dalla nomina a tempo determinato di cui al periodo precedente per l'anno scolastico successivo. All'esito della procedura, ai candidati inseriti a pieno titolo privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall'Art. 13, comma 2, e dall'Art. 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo. Per i posti di sostegno è ammessa la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

9. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 - Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'Art. 6, nella prova orale di cui all'Art. 7 e nella successiva valutazione dei titoli.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art. 59, comma 10, lettera a), secondo periodo, del Decreto Legge, i bandi di cui all'Art. 13 esplicitano le ragioni della scelta della prova scritta a risposta aperta con la possibilità, in tal caso, di prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove scritte di cui all'Art. 6, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Art. 5 Prova - preselettiva

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'Art. 4, comma 2, e nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà prevista dal medesimo comma, ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati superano una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacità logiche e di comprensione del testo.

2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'Art. 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Art. 6 - Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'Art. 13 e abbiano superato l'eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'Art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'Art. 5 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'Art. 3 del medesimo decreto.

3. La prova scritta di cui al comma 1, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico- metodologico, vertenti sui programmi contenuti nella "Parte generale" dell'Allegato A di cui all'Art. 10, così distribuiti:

- dieci quesiti di ambito pedagogico;

- quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

- quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. Qualora, all'esito del conseguimento del target del PNRR, l'Amministrazione opti per la possibilità prevista dall'Art. 59, comma 10, lettera a), secondo periodo, del Decreto Legge, la durata della prova scritta di cui al comma 1 è pari a 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'Art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'Art. 5 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'Art. 3 del medesimo decreto, consta di:

a. otto quesiti a risposta aperta volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, vertenti sui programmi contenuti nella "Parte generale" dell'Allegato A di cui all'Art. 10, così distribuiti:

- 2 quesiti di ambito pedagogico

- 3 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;

- 3 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

b. un quesito a risposta aperta sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c. un quesito a risposta aperta sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

6. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Art. 7 - Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo Art. 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'Art. 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'Art. 8, comma 4, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'Art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Art. 8 - Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.1

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'Art. 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'Art. 9, comma 4. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'Art. 10 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'Art. 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'Art. 11 un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

1

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, Decreto M.I.M. 24.10.2024, n. 214.

Art. 9 - Predisposizione delle prove. Commissione nazionale

1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui all'Art. 6, anche a titolo oneroso, è assegnata a livello nazionale a una o più università o consorzi universitari, enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA.

2. Le domande e le tracce delle prove di cui all'Art. 7 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'Art. 14 secondo i programmi di cui all'Art. 10. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all'inizio della prova orale. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'Art. 7, commi 2 e 3, è estratta 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. Analogamente, le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa.

4. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'Art. 59, comma 11, del Decreto Legge e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove. La Commissione Nazionale è altresì incaricata di validare i quesiti della prova scritta, redatti dai soggetti di cui al comma 1.

5. La Commissione Nazionale di cui al comma precedente è composta scegliendo tra professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di cui all'Art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo. Ai componenti della Commissione Nazionale si applicano le condizioni personali ostative all'incarico previste dall'Art. 18.

6. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione si provvede a definire la composizione della citata Commissione Nazionale.

Art. 10 - Programmi di esame

1. L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

a. il programma di esame comune;

b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Art. 11 - Titoli valutabili e relativo punteggio

1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.

Art. 12 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'Art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'Art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Art. 13 - Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è di venti giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.2

4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'Art. 1, comma 111, della Legge, il pagamento di un contributo di segreteria per ciascuna delle procedure per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

6. Ai sensi dell'Art. 400, comma 02, del Testo Unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. I bandi disciplinano:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'Art. 3;

b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'Art. 1, comma 111, della Legge;

c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

d. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;

e. l'organizzazione delle prove d'esame;

f. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

8. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. Con decreto del Direttore generale per il personale scolastico possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti.

9. I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'Art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

2

Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, Decreto M.I.M. 24.10.2024, n. 214.

Art. 14 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 15 e 16 e sono individuati ai sensi dell'Art. 19.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo Art.. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'Art. 9, comma 4.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati dal decreto di cui all'Art. 20, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 15 - Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;

b. per i dirigenti tecnici, preferibilmente appartenere o essere appartenuti allo specifico settore;

c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b. per i dirigenti tecnici, preferibilmente aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;

c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Art. 16 - Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'Art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'Art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'Art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

5. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Art. 17 - Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari nella classe di concorso A-24, A-25 o B-02 per l'insegnamento della relativa lingua.

2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Art. 18 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando;

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 19 - Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'Art. 15;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'Art. 16, commi 1, 2 e 3;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'Art. 17, comma 1;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'Art. 18. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'Art. 18, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il curriculum vitae;

h. la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'Art. 16, comma 4.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.

9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'Art. 16, comma 5, all'Art. 17, comma 2, e al comma 12 del presente articolo.

12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 20 - Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'Art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificità delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75 e ad emanare i relativi bandi di concorso, adattando alle specifiche esigenze dell'insegnamento in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano lo svolgimento delle procedure concorsuali.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 21 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 22 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Allegato A -Programmi concorsuali scuola secondaria

Allegato

Allegato B - Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

 

Tipologia Punteggio
Titoli accademici, scientifici e professionali
A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni
A.1.1 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)
I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75
Punti
Se p <= 75: 0 punti
se p <75: p-75/2
punti
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola
ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 12,50
A.1.3 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 5
A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità
A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito.
I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75
Punti
Se p <= 75: 0 punti
se p > 75: p-75/2 punti
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola
ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi
A 2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Punti 12,50
A.3 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico
A.3.1 Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre2007,
n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) Per i posti relativi a "Conversazione in lingua straniera, B-02" è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I o II livello conseguiti nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75
Punti
Se p < = 75: 0 punti
se p 75 >: p-75/2
punti
arrotondati al secondo decimale dopo la virgola
ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi
A.3.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 5
B Punteggio per i titoli accademici e scientifici
B.1 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico
B.1.1 Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo Punti 6,25
B.1.2 Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico Punti 3,75
B.2 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A- 63
B.2.1 Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo)
a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera
relativo ad altro strumento
a) Punti 5
Punti 3,75
B.2.2 Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5)
a) primo premio
b) secondo premio
terzo premio
a) Punti 3,75
b) Punti 2,5
Punti 1,25
B.2.3 Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti (per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 7,5) Punti 2,5
B.3 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso
A57 - Tecnica della danza classica
A 58 - Tecnica della danza contemporanea
B.3.1 Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea-. (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5):
a) primo premio
b) secondo premio
c) terzo premio
a) Punti 3,75
b) Punti 2,5
c) Punti 1,25
B.4 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale
B.4.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.4.2 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.4.3 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.4.4 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.4.5 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, (per ciascun titolo) Punti 12,50
B.4.6 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale. Punti 7,50
B.4.7 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6 Punti 3,75
B.4.8 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo). Punti 3,75
B.4.9 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo)
Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.
Punti 5
B.4.10 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE. Punti 3,75
B.4.11 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12. Punti 2,5
B.4.12 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. C1 Punti 3,75
b. C2 Punti 5
B.4.13 Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo) Punti 1,25
B.4.14 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92 Punti 3,75
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado.
Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
Punti 2
per ciascun anno di servizio