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Decreto M.I.M. 26.10.2023, n. 205

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 16 - Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'Art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'Art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'Art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

5. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.