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Decreto legge 10.05.2023, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (G.U. 10.05.2023, n. 108)

Capo III - Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 11 - Emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali

1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

2. L'emissione è in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.

4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.