Decreto legge 10.05.2023, n. 51
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, è differito al 31 agosto 2023.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.