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Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301

Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Capo V - Procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

Art. 24 - Pre-istruttoria

1. Laddove venga comunicata all'Autorità, mediante esposto, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023, l'Ufficio procede al preliminare esame della segnalazione al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

2. La segnalazione deve indicare a pena di inammissibilità:

a la denominazione e i recapiti completi dell'interessato nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata che l'Autorità utilizzerà per eventuali comunicazioni;

b l'autore della condotta, se conosciuto dal segnalante;

c i fatti all'origine della segnalazione;

d i documenti a sostegno della segnalazione.

Qualora, in presenza di motivate ragioni, la segnalazione superi le 15 pagine, essa deve riportare un indice e una sintesi delle argomentazioni formulate.

3. La segnalazione è considerata inammissibile ed è archiviata dal Dirigente per i seguenti motivi:

a manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

b manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorità;

c finalità palesemente emulativa;

d accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

e produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione;

f mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione ai sensi del comma 2;

4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'Ufficio può convocare in audizione i soggetti che ne sono in possesso ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale va fornito riscontro. In tal caso, in virtù del principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può comportare l'archiviazione ai sensi del comma 3.

5. Effettuata l'audizione o, comunque, acquisita la documentazione necessaria e completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni documentali di cui comma 4, l'Ufficio, entro il termine di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede:

a all'archiviazione della segnalazione ai sensi del comma 3;

b all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25.

6. In presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva della vicenda oggetto di valutazione, il Dirigente può prorogare il termine di 90 giorni di cui al comma 5 per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.

7. L'Ufficio trasmette al Consiglio trimestralmente l'elenco degli esposti di cui al presente articolo valutati inammissibili.