Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo IV - Procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna
1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
a audizione disposta ai sensi dell'art. 20, comma 1, a decorrere dalla data dell'atto di convocazione in audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima;
b audizione disposta dal Consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. b a decorrere dalla data dell'atto di convocazione in audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima;
c richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a ovvero in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie, sino alla presentazione delle suddette produzioni ovvero decorso inutilmente il termine assegnato.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 30 giorni.
3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:
a istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a, fino alla conclusione del relativo procedimento;
b necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni fino all'acquisizione degli atti richiesti;
c pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Formatosi il giudicato, il Dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.