Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo IV - Procedimento sanzionatorio in caso di condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna
1. Laddove venga comunicata all'Autorità, mediante esposto, una condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna, l'Ufficio procede all'esame preliminare dell'esposto al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
2. L'esposto deve indicare a pena di inammissibilità:
a la denominazione e i recapiti completi dell'interessato nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata che l'Autorità utilizzerà per eventuali comunicazioni;
b l'autore della condotta, se a conoscenza del segnalante;
c i fatti all'origine dell'esposto;
d i documenti a sostegno dell'esposto.
Qualora, in presenza di motivate ragioni, l'esposto superi le 15 pagine, esso deve riportare un indice e una sintesi delle argomentazioni formulate.
3. L'esposto è considerato inammissibile ed è archiviato dal Dirigente per i seguenti motivi:
a manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorità;
c finalità palesemente emulativa;
d accertato contenuto generico dell'esposto, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero esposto corredato da documentazione non appropriata o inconferente;
e produzione di sola documentazione in assenza dell'esposto;
f mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali dell'esposto ai sensi del comma 2;
4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'Ufficio può convocare in audizione i soggetti che ne sono in possesso ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale va fornito riscontro. In tal caso, in virtù del principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può comportare l'archiviazione dell'esposto ai sensi del comma 3.
5. Effettuata l'audizione o, comunque, acquisita la documentazione necessaria e completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni documentali di cui comma 4, l'Ufficio, entro il termine di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede:
a all'archiviazione dell'esposto ai sensi del comma 3;
b all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 18.
6. In presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva della vicenda oggetto di valutazione, il Dirigente può prorogare il termine di 90 giorni di cui al comma 5 per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.
7. L'Ufficio trasmette al Consiglio trimestralmente l'elenco degli esposti di cui al presente articolo valutati inammissibili.