Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo III - Procedimento sanzionatorio a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni
1. Il Dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e di diritto, sottopone la questione al Consiglio che può:
a richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
b convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
c adottare il provvedimento finale.
2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio è:
a di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
b sanzionatorio, qualora preveda l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
3. Nel provvedimento sanzionatorio sono indicati: ammontare, termini e modalità di pagamento delle somme dovute.
4. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10.
5. Nel caso di provvedimento sanzionatorio, ove le ritorsioni accertate siano state commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'Ufficio informa il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di relativa competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'Ufficio informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza.