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Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301

Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Capo III - Procedimento sanzionatorio a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni

Art. 13 - Conclusione della fase istruttoria

1. Esaminata la documentazione acquisita agli atti, l'Ufficio propone al Consiglio:

a l'archiviazione del procedimento, qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione della sanzione;

b l'irrogazione della sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro;

c fuori dai casi di cui alle lettere a e b e solo qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi tali da consentire una diversa qualificazione giuridica dei fatti esaminati ovvero dell'addebito rispetto alla qualificazione di questi contenuta nell'atto di avvio del procedimento, comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria al presunto responsabile, assegnandogli un termine non superiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

2. Le controdeduzioni scritte previste al comma 1 lett c replicano sinteticamente alle considerazioni dell'Ufficio. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate.

3. Qualora per motivate ragioni le parti chiedano nelle controdeduzioni di essere audite, il Dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 12, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.