Decreto M.I.M. 11.07.2023, n. 133
Reclutamento e servizio del personale Ex-LSU.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Procedura selettiva provinciale
Art. 4 - Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva provinciale
Art. 5 - Valutazione dei titoli
Art. 6 - Bando della procedura selettiva provinciale
Art. 7 - Graduatorie provinciali di merito
Art. 8 - Titoli di precedenza e preferenza
Art. 9 - Graduatoria Nazionale
Art. 10 - Ricognizione dei posti e predisposizione della graduatoria nazionale
Art. 11 - Bando della graduatoria nazionale
Art. 12 - Assunzioni in servizio
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito
di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, da ultimo, dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14";
Visto l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed in particolare il comma 5-septies, il quale prevede che: "Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza.
I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinate con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione».".
Ritenuto di dover dare attuazione alla predetta disposizione secondo le modalità indicate nella relazione tecnica allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
Visti altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i quali prevedono che: "5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 5- bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettive e di mobilità di cui ai successivi commi. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5- ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609- nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5- ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico- sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5- ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. 5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.";
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024";
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020", e in particolare l'articolo 1, comma 622, relativo alla stabilizzazione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021", e in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e in particolare l'articolo 4, il quale prevede che "1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, n. 181, concernente "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2021, n. 309, recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2022, n. 221, recante le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con eventuale revisione annuale;
Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui alla norma citata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;
Visto il decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per totali 11.263 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
Viste le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
Visto il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di complessivi 1.817 posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
Visto il decreto dipartimentale 16 giugno 2020, n. 686, di approvazione della graduatoria nazionale formata in esito alla selezione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui alla norma citata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;
Visto il decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951, di indizione, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156, per totali 1.591 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
Viste le graduatorie provinciali di merito della menzionata procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 251 concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 2 agosto 2022, n. 206 concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023;
Visto il CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, e in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 18 maggio 2022;
Visto il CCNL - Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto il CCNI 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il CCNI 1° ottobre 2021, di modifica del CCNI 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619- 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerato che, con i decreti 20 novembre 2019, n. 1074; 6 dicembre 2019, n. 2200; 18 maggio 2020, n. 573; 16 giugno 2020, n. 686; 13 maggio 2021, n. 156 e 16 giugno 2021, n. 951, è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che occorre, pertanto, indire la procedura selettiva di cui al comma 5-septies del medesimo articolo 58;
Considerato che l'anzidetto comma 5-septies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevede che si applichino i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, e che i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande siano determinati con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Considerato che le procedure selettive per titoli, previste dai commi 5-ter e 5-sexies dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere ritenute derogatorie rispetto alle procedure di reclutamento ordinarie;
Ritenuto pertanto opportuno prescindere da talune disposizioni del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con esclusivo riferimento all'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008;
Considerato che, in forza del richiamo al comma 5-sexies operato dall'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, quanto anzidetto trova applicazione anche per la procedura disciplinata dal presente decreto;
Considerato che l'art. 1, comma 8, del decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 ottobre 2021, n. 309, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2021/22, prevede, tra l'altro, che n. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5-ter a comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
Considerato che, in relazione alla procedura di cui al comma 5-ter, i citati commi 5- bis e 5-quater dell'articolo 58 determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale, e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, deve essere espletata nei limiti di spesa indicati al comma 5-bis dell'articolo 58 del medesimo decreto;
Considerato che la procedura selettiva di cui al comma 5-septies, per espressa previsione del medesimo disposto, può essere indetta, nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies;
Considerato che, come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali, i posti residuati in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giungo 2013, n. 69, sono pari a 590;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nell'ambito della procedura ivi disciplinata, occorre procedere graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-sexies;
Considerato che, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 58, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. [...] Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. [...]";
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 81 del 17 marzo 2022, in ordine allo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle imprese di pulizia, che ha svolto nelle scuole funzioni assimilabili a quelle dei collaboratori scolastici;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca;
Viste le note prot. MPLS 10052 del 13 giugno 2023, prot. ULM_FP-0000441- P- del 31 maggio 2023, prot. MEF-GAB. 23012 del 1° giugno 2023 con le quali il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno espresso il loro formale concerto;
DECRETA:
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, la procedura selettiva per titoli finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58, il quale non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al disposto da ultimo citato per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza.
2. Le assunzioni del personale che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, nonché del personale che ha partecipato alla procedura di cui al predetto comma e che è risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento per carenza di posti disponibili, sono effettuate, contestualmente e sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle selezioni provinciali, secondo la posizione rispettivamente occupata nella graduatoria nazionale di cui agli articoli 9 e seguenti, mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50%, nei limiti finanziari complessivi di cui al comma 5-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nei limiti di 11.263 posti complessivi di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge, per totali 590 posti, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-sexies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. "Ministero": il Ministero dell'istruzione e del merito;
b. "Decreto-Legge": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c. "USR": l'ufficio scolastico regionale;
d. "dirigente preposto all'USR": il direttore generale dell'USR o il dirigente non generale titolare di un USR;
e. "procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98": la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200;
f. "procedura nazionale": la procedura di cui al comma 5-quater dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, indetta con il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573 per complessivi 1.817 posti interi, finalizzata al conferimento dei posti residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria e conclusasi con l'approvazione della relativa graduatoria avvenuta con decreto dipartimentale del 16 giugno 2020, n. 686;
g. "operazioni di mobilità straordinaria": le operazioni di mobilità straordinaria una tantum avviate, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, del medesimo articolo 58 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-quater;
h. "procedura di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98": la procedura selettiva per titoli disciplinata dal decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156 e indetta con il decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
i. "procedura selettiva provinciale": la procedura selettiva per titoli prevista dall'articolo 58, comma 5-septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplinata dal presente decreto e finalizzata a consentire la graduazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui all'anzidetto comma per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza;
j. "graduatoria nazionale": la graduatoria prevista dall'articolo 58, comma 5-septies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58, al personale graduato nella procedura selettiva disciplinata dal presente decreto, nonché al personale che abbia partecipato alla procedura selettiva di cui al predetto comma 5-sexies e che sia risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento per carenza di posti disponibili.
1. La procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è indetta dalla competente Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero e si svolge su base provinciale.
2. La procedura è finalizzata a consentire la graduazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, che non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui all'anzidetto comma per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza.
3. La graduazione, funzionale al successivo inserimento del predetto personale nella graduatoria nazionale prevista dall'articolo 58, comma 5-septies del Decreto-Legge, avviene, secondo le modalità di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58, nelle seguenti province:
Regione | Provincia |
---|---|
Abruzzo | |
Chieti | |
L'Aquila | |
Teramo | |
Basilicata | |
Potenza | |
Calabria | |
Catanzaro | |
Cosenza | |
Crotone | |
Reggio Calabria | |
Vibo Valentia | |
Campania | |
Avellino | |
Caserta | |
Napoli | |
Friuli venezia giulia | |
Gorizia | |
Pordenone | |
Udine | |
Lazio | |
Frosinone | |
Rieti | |
Liguria | |
La Spezia | |
Lombardia | |
Bergamo | |
Como | |
Lecco | |
Lodi | |
Mantova | |
Monza e Brianza | |
Sondrio | |
Molise | |
Isernia | |
Piemonte | |
Asti | |
Biella | |
Vercelli | |
Puglia | |
Brindisi | |
Foggia | |
Lecce | |
Taranto | |
Sardegna | |
Cagliari | |
Sicilia | |
Agrigento | |
Caltanissetta | |
Enna | |
Messina | |
Palermo | |
Ragusa | |
Siracusa | |
Trapani | |
Toscana | |
Grosseto | |
Livorno | |
Lucca | |
Massa-Carrara | |
Pisa | |
Prato | |
Umbria | |
Terni | |
Veneto | |
Belluno | |
Venezia | |
4. La procedura selettiva è espletata da ciascun USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020, corrispondente alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto- Legge.
5. I candidati, graduati ai sensi del precedente comma 3 e collocati nelle graduatorie di merito conclusive della procedura di cui all'articolo 7 del presente decreto, unitamente ai candidati che, all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, siano risultati in soprannumero in virtù della propria posizione in graduatoria, sono successivamente inseriti, a domanda, nella graduatoria nazionale di cui all'articolo 9 del presente decreto.
1. In deroga al requisito culturale previsto dalla tabella A allegata al CCNL - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, e in ragione della specialità della procedura selettiva disciplinata dal presente decreto, sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e che hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli Uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo svolgimento dei citati servizi può essere provato anche per mezzo di dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In ogni caso, il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio. I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli Uffici Scolastici Regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla quale si accede previa stipula di un protocollo d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel bando di indizione della procedura sono indicate nel dettaglio le dichiarazioni ulteriori o le attestazioni da produrre in sede di presentazione della domanda da parte dei candidati.
2. I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
3. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
4. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
5. Gli uffici scolastici regionali procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato, agli adempimenti di cui all'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
6. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
7. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
8. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel bando di cui all'articolo 6, l'USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro conseguente all'inclusione nella graduatoria nazionale di cui all'articolo 9 del presente decreto, l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura medesima e alla procedura relativa alla graduatoria nazionale; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La procedura selettiva si svolge su base provinciale. Il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda esclusivamente per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020 corrispondente alla data di cui all'articolo 58, comma 5, primo periodo, del Decreto- Legge.
10. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva coloro che sono privi dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché, a norma dell'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge, coloro che abbiano già partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58, presentando domanda nelle province di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 13 maggio 2021, n. 156 e di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 16 giugno 2021, n. 951.
11. In base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, è altresì escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del Decreto-Legge.
12. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5.
1. La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in base ai punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A, la quale costituisce parte integrante del presente decreto, distribuiti nelle sottoindicate categorie:
a. Titoli di cultura
b. Titoli di servizio
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, ovvero, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e presentati con le modalità previste dal bando di cui all'articolo 6.
4. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto a provvedere, nel termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.
5. I controlli di cui al precedente comma, con particolare riferimento allo status di dipendente a tempo determinato o indeterminato, anche per gli anni 2018 e 2019, nonché con riferimento all'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni, anche non continuativi, necessari per la partecipazione alla procedura, sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione, la quale può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge.
1. Il decreto di indizione della procedura selettiva è adottato dalla competente Direzione Generale per il personale scolastico. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente provvedimento e deve indicare, tra l'altro:
a. le province in cui viene espletata la procedura selettiva;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva;
c. l'organizzazione della procedura selettiva;
d. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura selettiva;
e. i documenti richiesti per l'assunzione;
f. l'informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale ultimo fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
1. All'esito delle selezioni provinciali, i candidati sono collocati in graduatorie provinciali di merito formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il cui possesso è stato indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura.
2. Il dirigente preposto all'USR competente per territorio approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito provinciale.
3. Nel rispetto della normativa inerente alla protezione dei dati personali, le graduatorie di cui al precedente comma sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e degli ambiti territoriali e da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.
4. I candidati inclusi nelle graduatorie di cui al presente articolo, che non abbiano presentato domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, ovvero che, per esaurimento dei posti conferiti da tale graduatoria per le province richieste, non siano stati destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di collaboratore scolastico, permangono nella graduatoria provinciale.
5. Il personale di cui al comma precedente potrà essere destinatario di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, solo qualora nella provincia di appartenenza si verifichino nuove disponibilità, nell'ambito dei posti di cui all'articolo 58, comma 5-ter del Decreto-Legge e al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-septies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e 5-septies. In tal caso, l'USR competente per territorio scorrerà la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti divenuti nuovamente disponibili.
1. I candidati che, a parità di merito, intendano far valere gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza di cui all'articolo 7, comma 1, devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso e devono inviare all'Ambito territoriale di riferimento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
1. A seguito dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali di merito di cui all'articolo 7, con il bando di cui all'articolo 11, adottato dalla Direzione generale per il personale scolastico, sono disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale prevista dall'articolo 58, comma 5-septies, del Decreto-Legge.
2. La graduatoria nazionale è finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge.
3. Detti posti sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e in base all'ordine di graduatoria, del personale graduato nelle procedure selettive disciplinate dal presente decreto, nonché del personale che, pur avendo partecipato alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, non sia stato destinatario di proposta di immissione in ruolo nel profilo professionale di collaboratore scolastico in quanto soprannumerario nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.
4. L'inserimento contestuale nella graduatoria nazionale delle due categorie di personale indicate al comma precedente avviene, a domanda degli interessati, sulla base del punteggio e dei titoli già acquisiti dagli stessi nelle graduatorie provinciali di provenienza approvate, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli, dai competenti Uffici all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge e di cui all'articolo 3 del presente decreto.
1. La graduatoria di cui all'articolo 9 è predisposta su base nazionale.
2. Il bando che disciplina le modalità di predisposizione della graduatoria indica il numero di posti interi residuati a livello provinciale e utilizzabili per le successive immissioni in ruolo, secondo quanto riportato nella tabella di cui al comma seguente.
3. A seguito dello svolgimento della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del Decreto-Legge, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nei limiti delle risorse finanziarie previste disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 5 e comma 5-bis del Decreto-Legge, al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi del comma 5-sexies, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies, è pari a 590. Detto contingente è ripartito secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Regione | Provincia | Posti residui procedura articolo 58, comma 5- sexies, D.L. 69/2013 |
---|---|---|
Campania | Salerno | 3 |
Emilia romagna | ||
Bologna | 4 | |
Forlì | 8 | |
Modena | 20 | |
Parma | 17 | |
Piacenza | 1 | |
Ravenna | 22 | |
Reggio nell'Emilia | 13 | |
Rimini | 9 | |
Lazio | ||
Latina | 12 | |
Roma | 259 | |
Viterbo | 1 | |
Liguria | ||
Genova | 17 | |
Imperia | 19 | |
Savona | 2 | |
Lombardia | ||
Brescia | 32 | |
Cremona | 4 | |
Milano | 26 | |
Varese | 6 | |
Marche | ||
Ancona | 3 | |
Ascoli Piceno | 13 | |
Macerata | 4 | |
Pesaro | 11 | |
Piemonte | ||
Cuneo | 14 | |
Novara | 2 | |
Verbano-Cusio-Ossola | 9 | |
Sardegna | ||
Nuoro | 1 | |
Oristano | 5 | |
Sassari | 6 | |
Toscana | ||
Firenze | 9 | |
Pistoia | 1 | |
Siena | 6 | |
Umbria | ||
Perugia | 5 | |
Veneto | ||
Padova | 1 | |
Rovigo | 4 | |
Verona | 14 | |
Vicenza | 7 | |
Totale | 590 |
4. I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nella graduatoria nazionale, nei limiti delle disponibilità a livello provinciale di cui al comma 3.
5. Sulla base delle domande di inserimento inoltrate dal personale indicato all'articolo 9, comma 3, il Ministero predispone una graduatoria unica ordinata secondo i punteggi individuali, i titoli e le precedenze già riconosciuti agli aspiranti nelle graduatorie provinciali di provenienza e presenti al sistema informatico del Ministero alla data di elaborazione della graduatoria stessa.
6. La graduatoria nazionale è approvata con provvedimento della Direzione generale per il personale scolastico e comunicata, unitamente all'elenco degli aspiranti, agli USR competenti per le province di assegnazione ai fini della successiva formulazione delle proposte di nomina e delle assegnazioni di sede.
7. I posti residuati nelle singole province indicate nella tabella di cui al comma 3 sono conferiti, fino all'ultimo aspirante o sino all'esaurimento dei posti disponibili, al personale incluso nella graduatoria nazionale, in base alla posizione conseguita in graduatoria e nell'ordine prioritario delle province richieste.
8. I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono assunti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50 %, nei limiti delle disponibilità indicate al comma 3.
9. L'accettazione del posto conferito comporta la decadenza dell'aspirante dalla graduatoria provinciale di provenienza.
10. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e dalla graduatoria nazionale stessa e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.
11. A conclusione delle operazioni di immissione in ruolo, la graduatoria nazionale, in quanto finalizzata a consentire il collocamento in ruolo, una tantum, del personale indicato all'articolo 9, comma 3, sui posti interi residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del Decreto-Legge, cessa di avere efficacia.
1. Il decreto di disciplina delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale è adottato dal Direttore generale per il personale scolastico. Il decreto deve contenere la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente provvedimento e deve indicare, tra l'altro:
a. il contingente di posti messi a bando, suddivisi per ambito territoriale provinciale, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'articolo 10, comma 3;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria nazionale;
c. l'organizzazione della procedura finalizzata alla predisposizione della graduatoria nazionale;
d. le modalità di conferimento dei posti sulla base della graduatoria nazionale e gli effetti conseguenti all'accettazione e/o alla rinuncia alla nomina;
e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura finalizzata alla predisposizione della graduatoria nazionale;
f. i documenti richiesti per l'assunzione;
g. l'informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Il bando di cui al comma 1 deve, altresì, indicare i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura finalizzata alla predisposizione della graduatoria nazionale e le dichiarazioni che devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'USR che ha approvato la graduatoria provinciale di provenienza dell'aspirante incluso nella graduatoria nazionale provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura. A tale fine, nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 58, comma 5 e seguenti, del Decreto-Legge e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna provincia di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto, il candidato collocato nella graduatoria nazionale, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
2. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro, la cui decorrenza non può essere antecedente alla data dell'effettiva immissione in servizio, è disciplinato dal vigente CCNL del comparto istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale, senza ricostruzione di carriera di analoghi servizi pregressi.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione.
5. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.
Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio avvertenze
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
C) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
D) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);
E) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
Allegato A/1 -Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico
A. Titoli di cultura
A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti valori:
- sufficiente - voto 6 - p. 4;
- buono -voto 7 - p. 5;
- distinto - voto 8 - p. 6;
- ottimo - voto 9-10 - p. 7.
A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado (2): PUNTI 8
A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2): PUNTI 9
Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo grado sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado si valuta solo quest'ultimo.
A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio - assistenziali e socio sanitari rilasciati dalle Regioni: PUNTI 0,90
A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): PUNTI0,10
B. Titoli di servizio
B.1 Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b. scuole primarie statali;
c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, (1) (3) (4), per ogni anno: PUNTI 8
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 8 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0.70
B.2 Per il medesimo servizio prestato in:
a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.
B.3 Per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000;
per ogni anno: PUNTI 8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.70
B.4 Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1per ogni anno: PUNTI 2 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 2 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,20
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto B.2), il punteggio è ridotto alla metà.
B.5 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (3):per ogni anno: PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05
B.6 Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato: per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05
Note alla tabella di valutazione
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Si precisa che non rientrano nella valutazione gli anni di servizio necessari al conseguimento del requisito di partecipazione concernente l'esperienza lavorativa quinquennale prevista comma 5-sexies dell'articolo 58 del D.L. 69/2013, s.m.i..
(2) Sono valutabili anche i titoli i conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(3) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(4) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni diverse, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.