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Decreto legge 01.06.2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (G.U. 01.06.2023, n. 127)

Capo I-bis - Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità

Art. 20 bis - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.