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Decreto legge 01.06.2023, n. 61

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (G.U. 01.06.2023, n. 127)

Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Art. 20 - Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali

1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.

2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogato al 31 luglio 2023.

3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023.

4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.

4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.

4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.

4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni.