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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte II - Annotazione nel casellario informatico

Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi

Art. 16 - Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici

1. Il legale rappresentante dell'operatore economico qualificato secondo il Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 100 del Codice, deve inviare all'Autorità le informazioni individuate dalla stessa con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 222, co. 13 del Codice, nei confronti dell'operatore economico inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

3. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'operatore economico, valutata la documentazione, può:

a) inserire l'annotazione nel Casellario informatico, previo invio di una comunicazione, a mezzo P.E.C. ai seguenti destinatari: all'operatore economico segnalato; all'eventuale operatore economico avente responsabilità solidale con il segnalato; all'eventuale studio legale. Nella suddetta comunicazione è indicato il testo dell'annotazione e la data di pubblicazione; qualora l'informazione assuma rilievo per affidamenti in corso, la nota è inviata per conoscenza ai Responsabili Unici di Progetto delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;

b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o manifesta infondatezza della comunicazione.