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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Parte II - Annotazione nel casellario informatico

Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi

Art. 15 - Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.

1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall'Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione, dandone comunicazione all'operatore economico.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A. responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

3. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può:

a) inserire l'annotazione nel Casellario informatico, previo invio di una comunicazione, a mezzo P.E.C., alla S.O.A. e all' operatore economico, nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;

b) invitare la S.O.A. a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.

4. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l'Autorità archivia la comunicazione. In caso contrario l'Autorità iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.