Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272
Parte I - Principi e disposizioni comuni
Titolo I - Principi e disposizioni comuni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
c) «responsabile del procedimento», il soggetto di cui all'art. 4;
d) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) «Casellario informatico», il Casellario informatico di cui all'art. 222, co. 10, del Codice;
g) «regolamento di accesso agli atti», il «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018, modificato con decisione del Consiglio del 3 febbraio 2021;
h) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio competente dell'Autorità;
i) «stazione appaltante», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a) dell'allegato I.1 del Codice;
j) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dell'allegato I.1 del codice;
k) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'art. 100, co. 4 del Codice;
l) «operatore economico», i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice;
m) «operatore economico qualificato», l'operatore economico che ha ottenuto l'attestazione S.O.A.;
n) «F.V.O.E.», il fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24 del Codice;
o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;
p) «C.I.G.», il Codice Identificativo Gara;
q) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
r) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it.