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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 272

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Formula iniziale

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";

Visto l'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione formula, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, destinati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l'omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale dispone che l'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi;

Visto l'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'Autorità, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'Autorità, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5 lettere e) e f);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'articolo 23, comma 3, del codice, che stabilisce l'interoperabilità della BDNC con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PDND), con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici;

Visto l'articolo 23, comma 3, del codice, secondo cui i soggetti coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla PDND, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla BDNCD, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito AgID) in materia di interoperabilità;

Visto l'articolo 23, comma 4, del codice, secondo cui la BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC;

Visto l'articolo 24, comma 1, del codice secondo cui presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100, inseriti dall'operatore economico;

Visto l'articolo 24, comma 2, del codice secondo cui il F.V.O.E. è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice;

Visto il medesimo articolo 24, comma 2, secondo cui i dati e i documenti contenuti nel F.V.O.E., nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa;

Visto l'articolo 24, comma 3, del codice, che impone alle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice di garantire alla BDNCP, attraverso la PDND e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, prevedendo che la violazione del predetto obbligo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del codice;

Visto l'articolo 225, comma 2, primo periodo, del codice, secondo cui dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto l'articolo 225, comma 2, secondo periodo, del codice, in base al quale l'articolo 213, commi 8, 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per quanto concerne la trasmissione dei dati e documenti relativi;

Visto il provvedimento adottato dall'ANAC con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 23;

Visto il provvedimento adottato dall'ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 24;

Considerata l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini, in via transitoria, fino alla completa operatività dell'ecosistema digitale dei contratti pubblici, la trasmissione del flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall'Autorità, la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario e le modalità per la loro cancellazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

EMANA

il seguente Regolamento,