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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 9 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice

1. Qualora ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso.

2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 220, comma 2 ovvero comma 3 del d.lgs. n. 36/2023