Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario civile avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.
2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di contenzioso dinanzi al giudice ordinario comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, su istanza della parte interessata, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.