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Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (G.U. 30.06.2023, n. 151)

Art. 24 - Vigilanza sulle varianti in corso d'opera

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 120, comma 15, secondo periodo e allegato II.14 del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità di cui all'art. 222 del codice, il responsabile unico del progetto o il responsabile di procedimento nominato, ai sensi dell'art. 15, co. 4 del Codice, per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP e, per i contratti di servizi e forniture, unitamente al progetto ed alla relazione del RUP, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati.

2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal Consiglio dell'Autorità in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo Consiglio.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.