Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 222, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, le informazioni di cui all'art. 140 comma 10 del codice, unitamente ai seguenti atti
a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
b) perizia giustificativa;
c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;
d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;
e) contratto, ove stipulato.
2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.
3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.