Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.
2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 19, entro 10 giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.
3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.
4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.
5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.