Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 222, comma 13, del codice, che indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti;
c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.