Delibera ANAC 20.06.2023, n. 265
Formula iniziale
Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Visto l'articolo 186 del Codice secondo cui i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, sono tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture
Visto l'articolo 186, comma 5, che demanda all'ANAC la definizione delle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 23/11/2021
Tenuto conto della consultazione pubblica svolta in relazione al documento di consultazione, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 3 maggio 2023
DELIBERA