Delibera ANAC 20.06.2023, n. 265
1.1 L'articolo 186 del codice si applica alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate:
- le concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice;
- le concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel rispetto delle procedure ivi previste;
- le concessioni affidate conformemente al diritto dell'Unione europea, vigente al momento dell'affidamento o della proroga.
1.2 Dall'applicazione dell'articolo 186 sono escluse tutte le concessioni afferenti ai settori speciali, di cui al libro III del codice, ossia: gas e energia termica, elettricità, settore idrico, trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, porti e aeroporti servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Restano fermi gli obblighi di affidamento a terzi previsti nelle corrispondenti clausole contrattuali, in quanto definite anche sulla base di puntuali obblighi normativi.
1.3 L'articolo 186 non si applica alle concessioni escluse dall'applicazione del codice di cui all'articolo 181, che rinvia ai corrispondenti articoli della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Sono, pertanto, escluse le concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della predetta direttiva.
1.4 L'articolo186 si applica:
- ai concessionari privati, anche se non tenuti, in base ad altra disposizione, all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- ai concessionari pubblici o, comunque, tenuti all'applicazione del codice.